Con riferimento all’avvio delle conciliazioni dei colleghi che hanno aderito all’esodo per le uscite del 31 dicembre 2018, abbiamo nuovamente chiesto all’Azienda chiarimenti.
L’Azienda ha rammentato che:
– Le uscite per accesso al Fondo di solidarietà vengono effettuate in base alle norme di legge in materia di pensioni vigenti al momento di ingresso nel Fondo stesso (attualmente Legge Fornero);
– L’Accordo del 12 ottobre 2017 prevede che “Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza del Fondo di solidarietà, le Parti nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda”. Quindi non appena ci sarà il testo definitivo della Legge si attiverà il confronto sia in sede di gruppo che a livello nazionale per valutare eventuali ricadute;
– Non è dato ad oggi conoscere come l’attuale Governo disciplinerà la materia, ma l’Azienda ha ricordato che nelle situazioni precedenti c’è stata la salvaguardia dei requisiti vigenti al momento dell’ingresso nel Fondo di solidarietà. Questo è avvenuto sia nel 2008, quando l’Inps ha consentito a chi era nel Fondo di optare individualmente per la nuova normativa a seguito della riduzione del cosiddetto “scalone”, sia nel 2011 quando la legge Fornero ha al contrario allungato i requisiti pensionistici.
L’Azienda ha inoltre ribadito che, qualora il collega decidesse di non aderire alla conciliazione per l’uscita al 31 dicembre 2018, tale scelta sarà considerata come rinuncia all’adesione all’esodo, così come avvenuto nelle precedenti uscite di dicembre 2017 o aprile/giugno 2018.