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UNISIN INFORMA N. 7/2014 – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Richiesta da presentare ogni anno al datore di lavoro e avrà validità  dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.

 

L’assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati , i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
L’A.N.F. non costituisce reddito ed é esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale.
Il riconoscimento e la Determinazione dell’importo dell’A.N.F., vengono effettuati tenendo conto della composizione e del Reddito complessivo del Nucleo familiare.

Per componenti del nucleo familiare s’intende:

  • Il richiedente l’assegno.
  • Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente.
  • I figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili.
  • I nuclei familiari numerosi, cioè composti da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni. In questo caso oltre che per i figli minori l’assegno spetta anche per i figli di età inferiore ai 21 anni purché studenti o apprendisti.
  • Fratelli, sorelle e nipoti collaterali, ovvero figli di fratelli o sorelle, se di età inferiore ai 18 anni o inabili.

I redditi da computare nel calcolo sono:

  • Redditi da lavoro dipendente o assimilati (anche se prodotti all’estero). Nel 730-3 rigo 4 del riepilogo redditi.
  • Reddito da terreni e/o fabbricati. Nel 730-3 rigo 2 e 3 del riepilogo redditi.
  • Si ha diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente o ad esso assimilabile come redditi da pensione, Co.co.co, lavoro a progetto e prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità disoccupazione, malattia, maternità, etc.)

 Le famiglie di fatto possono beneficiare dell’assegno del nucleo familiare ma devono presentare precedentemente domanda all’Inps utile all’inserimento del figlio all’interno del proprio nucleo familiare. 

Per i coniugi separati o divorziati l’assegno spetta al coniuge affidatario e o in caso di affidamento congiunto a chi stabilito di comune accordo o da chi ha il requisito di convivenza. 

L’ammontare dell’importo dell’assegno varia in relazione alla composizione del numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito posseduto da tutti i componenti che lo costituiscono.

L’inps annualmente pubblica le tabelle con i livelli di reddito e le tipologie di nucleo familiari. 

Nel caso in cui la domanda non venga consegnata agli Uffici competenti, l’Azienda provvede in automatico alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno. Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della composizione del nucleo familiare. 

E’ possibile chiedere l’assegno per al massimo 5 anni arretrati in quanto la prescrizione è quinquennale.

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