TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE – La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato (quindi anche per il credito) con anzianità di almeno 6 mesi, di ottenere l’erogazione della quota di TFR (Trattamento di Fine Rapporto, art. 2120 c.c.) maturata mensilmente, direttamente in busta paga.
La norma (art. 1, comma 26) prevede tale possibilità, in via sperimentale, per il periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
L’opzione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno già destinato il TFR alla previdenza complementare: in tal caso, per il periodo sopra indicato, per i lavoratori che avranno optato per il TFR in busta paga, la contribuzione al Fondo di previdenza complementare sarà ridotta come meglio in seguito specificato.
Le modalità operative saranno definite mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà emanato a breve.
Non potranno esercitare questa opzione i lavoratori agricoli e domestici, quelli delle aziende sottoposte a procedure concorsuali e delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.
SCADENZA – La scelta, una volta fatta, non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.
Rimane ancora da chiarire cosa succede se colui che ha optato per il TFR in busta paga cambia impiego.
EFFETTI FISCALI – L’erogazione della quota mensile del TFR in busta paga comporta, a fronte di una maggiore disponibilità del reddito mensile con un incremento pari a circa il 6,91%, una maggiore tassazione ed inciderà negativamente su assegni familiari (ANF) e sulla certificazione ISEE.
La quota di TFR percepita in busta paga, infatti, sarà sottoposta a tassazione ordinaria (diversamente dal regime ordinario di tassazione separata propria del TFR) e farà cumulo con il reddito del periodo comportando una maggiore aliquota marginale di tassazione IRPEF ed incidendo sulle addizionali.
Al contempo, comporterà una riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per i familiari a carico in ragione del maggior reddito.
Non inciderà, diversamente, sulla fruizione dell’eventuale bonus da 80 euro introdotto dal Governo Renzi.
EFFETTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Come già detto, aspetto questo certamente da non trascurare (!!), la corresponsione del TFR su base mensile in busta paga comporta ovviamente il mancato accantonamento dello stesso, nel periodo interessato, al Fondo pensione prescelto venendo così meno una delle voci principali di finanziamento della previdenza complementare che dovrebbe garantire soprattutto per i più giovani (è bene ricordarlo!!), una adeguata copertura integrativa al momento del pensionamento.
Peraltro se si considera che è stata anche innalzata da quest’anno la tassazione sui rendimenti dei fondi pensione, portando la percentuale dal’11,5% al 20%, possiamo ragionevolmente affermare che la politica recentemente adottata dal legislatore in tema di previdenza complementare va contro tendenza rispetto al passato. Infatti se durante gli ultimi 20 anni si è cercato in tutti i modi di incentivare lo strumento del risparmio previdenziale, a garanzia soprattutto dei giovani, oggi pare proprio non essere più così !!!
Appare evidente che se non saranno apportati sostanziali correttivi alla riforma il Governo non raggiungerà l’obiettivo che si è posto ossia quello di stimolare i consumi interni al paese attraverso l’aumento dei livelli retributivi disponibili (che si avrebbe, appunto, con l’opzione del TFR in busta paga), anche perché fiscalmente poco conveniente. Di contro si mina pesantemente il risparmio previdenziale futuro a scapito soprattutto dei più giovani.
In estrema sintesi pare proprio che il legislatore abbia voluto privilegiare le esigenze dell’oggi (integrare il netto mensile) a scapito di quelle del domani (integrare la pensione).
Mentre certamente più utile e socialmente accettabile sarebbe stato seguire la strada di un deciso e immediato aumento delle retribuzioni disponibili attraverso una coraggiosa e non più procrastinabile riforma fiscale tendente a ridurre il cuneo fiscale che negli ultimi anni ha raggiunto livelli non più sostenibili. Questo si che potrebbe stimolare la domanda interna e contribuire al rilancio dell’economia !!! lasciando invariate le garanzie per il futuro.
Alleghiamo tabella riepilogativa redatta dalla FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO con alcuni esempi del solo impatto fiscale diretto stimato (tassazione ordinaria rispetto a quella separata) che si ha con l’eventuale adesione al TFR in busta paga.
Ci riserviamo ovviamente di ritornare sull’argomento non appena saranno emanati i decreti ministeriali attuativi e le relative disposizioni aziendali.
Come sempre, in attesa delle disposizioni attuative che l’azienda dovrà a breve emanare, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere necessari.
Milano, 6 Febbraio 2015
La Segreteria Aziendale
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