Ci eravamo già occupati del medesimo argomento in un nostro comunicato del 8 marzo u.s. in occasione della emanazione della specifica circolare aziendale, corredata della relativa policy. ora ci risulta che alcune direzioni di filiale/servizi invitino – con insistenza – i colleghi a programmare la fruizione di tutte le ferie (comprese quelle arretrate) e dei “permessi ex festività soppresse” spettanti per l’anno in corso. a tal proposito, come peraltro già segnalato al capo delle risorse umane, riteniamo opportuno fare – ancora una volta – chiarezza e ricordare ai colleghi quali sono i loro diritti su questa importante materia. ferie • il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva che comunque non potrà essere inferiore alle 4 settimane all’anno; • almeno 2 settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione e le altre 2 entro i diciotto mesi successivi (in caso contrario comunque non saranno perse); • solo per particolari esigenze l’azienda può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore ai 15 giorni; • se l’azienda richiama il lavoratore dalle ferie per urgenti necessità di servizio, questi ha diritto a recuperare quanto non goduto in un altro periodo dell’anno ed al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione. ex festività • i permessi sono fruibili nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno da ccnl. in intesa sanpaolo in base all’accordo 20/12/2007 sono fruibili dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza. la richiesta di fruizioni deve essere fatta con congruo preavviso; • le ex festività devono essere inserite nel piano ferie solo se si desidera aggiungerle (in tutto o in parte) ad un periodo di ferie, oppure se le si utilizzano in tre o più giornate consecutive. diversamente non vi è alcun obbligo di programmare la loro fruizione; • i permessi per ex festività non fruiti entro il 31 dicembre dell’anno di competenza sono monetizzati entro il mese di febbraio dell’anno successivo; • pertanto ribadiamo che non vi è alcun obbligo per il lavoratore di fruire dei permessi per ex festività né tanto meno di inserirli nel piano ferie, come richiesto dall’azienda salvo i casi sopra menzionati. festività • qualora le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno coincidono con la domenica, l’azienda d’intesa con il lavoratore (in alternativa al compenso aggiuntivo) riconosce altrettante giornate di permesso; • poiché quest’anno il 25 aprile coincide con la domenica dal 26 aprile i lavoratori potranno fruire (o farsi monetizzare a febbraio 2011) di un giorno aggiuntivo di ex festività. i piani ferie – di competenza dell’anno 2010 – dovranno essere inseriti secondo le istruzioni operative aziendali ed approvati entro il 9 aprile 2010. la segreteria aziendale milano, 26 marzo 2010