
Congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo d’astensione dal lavoro di 10 giorni (aumentati a 20 in caso di parto plurimo) di cui può beneficiare il padre anche se adottivo o affidatario.
E’ una misura volta a favorire una migliore e più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali.
Si può richiedere:
- Dai 2 mesi che precedono la data presunta del parto fino ai 5 successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia nei casi di adozioni nazionali/internazionali e di affidamento o collocamento temporaneo);
- Nel corso del congedo di maternità della madre lavoratrice.
E’ frazionabile a giorni, ma non a ore.
Spetta anche nel caso di morte perinatale del figlio.
E’ compatibile con il congedo di paternità alternativo, non negli stessi giorni.
E’ indennizzato nella misura del 100% della retribuzione. Il computo è basato sui soli giorni lavorativi.
Congedo di paternità alternativo
Il congedo di paternità alternativo è un periodo d’astensione dal lavoro che viene riconosciuto al padre in presenza di determinate condizioni che impedisco alla madre di usufruire del congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta alle madri per la gravidanza e il puerperio):
- Abbandono del figlio da parte della madre;
- Morte o grave infermità della madre;
- Affidamento esclusivo del figlio al padre.
A questi eventi, si aggiunge – nel caso di adozione o affidamento di minori – la rinuncia (totale o parziale) della madre al suo diritto al congedo di maternità.
Decorre dalla data in cui si verifica una delle condizioni previste per accedervi e ha durata pari al periodo non fruito dalla madre.
Può sospendersi, anche parzialmente, in caso di ricovero del bambino in ospedale e fino alle sue dimissioni.
Il periodo d’astensione per congedo di paternità alternativa è retribuito con un’indennità pari all’80% della retribuzione, ma il CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI prevede un’integrazione fino al 100% della retribuzione percepita in servizio, con differenziale a carico del datore di lavoro.
Riposi giornalieri (Allattamento)
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, come la madre e in alternativa, ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione/ affidamento, con indennità pari alla retribuzione.
Il padre ha diritto (in alternativa alla madre) ad assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario di lavoro almeno pari a sei ore) nel caso in cui la madre lavoratrice dipendente non usufruisca del diritto per espressa rinuncia o perché appartiene ad una delle categorie per le quali non è previsto il diritto ai riposi giornalieri.
E’ previsto il raddoppio dei permessi in caso di parto gemellare o plurimo e in caso d’adozione o affidamento di almeno due bambini (non necessariamente fratelli) entrati in famiglia anche in date diverse.
I periodi d’assenza dal servizio per riposo giornaliero sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
I riposi previsti si dimezzano (un’ora, per orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 e mezz’ora se inferiore a 6) in caso di fruizione del servizio asilo nido o altra struttura idonea istituita dal datore di lavoro al proprio interno (unità produttiva) o nelle immediate vicinanze.
Malattia del figlio
Il padre, in alternativa alla madre, ha diritto di assentarsi dal lavoro a causa della malattia del figlio:
- d’età non superiore a 3 anni per tutto il periodo corrispondente alla malattia;
- d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni, con il limite di 5 giorni lavorativi all’anno.
L’assenza per malattia del figlio deve essere giustificata con la presentazione, al datore di lavoro, del certificato di malattia del minore, ma non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.
In relazione ai periodi usufruibili per malattia del figlio minore, spetta la contribuzione figurativa.
Congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo d’astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori (in costanza del rapporto di lavoro) per dedicarsi ai bisogni affettivi, relazionali e di cura del bambino nei suoi primi anni di vita (12 anni). Il diritto al congedo parentale viene meno con la cessazione del rapporto di lavoro all’inizio o durante il periodo di congedo richiesto (dalla data di interruzione). I genitori adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore a prescindere dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della sua maggiore età. E’ previsto un periodo complessivo (tra i due genitori) non superiore a 10 mesi elevabili a 11 qualora il padre usufruisca del congedo (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi.
La madre e il padre possono astenersi dal lavoro anche contemporaneamente.
Tenendo conto di questi limiti complessivi, il diritto al congedo parentale spetta:
- Alla madre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi;
- Al padre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi elevabili a 7 in caso di sua astensione dal lavoro per almeno 3 mesi;
- Al padre, anche durante il periodo d’astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) anche se la stessa non lavora;
- Al genitore solo (madre o padre) per un massimo di 11 mesi continuativi o frazionati.
Nel caso di parto, adozione o affidamenti plurimi si può accedere al congedo parentale, alle condizioni previste, per ogni bambino.
Il congedo parentale è frazionabile a ore.
Il congedo parentale è indennizzato:
- Al 30% della retribuzione di cui 3 mesi all’80% (vedi sotto *) entro i 12 anni d’età del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età) per un periodo massimo complessivo tra madre e padre di 9 mesi così ripartito:
- Il padre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile alla madre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
- La madre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile al padre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
- Entrambi i genitori hanno diritto – in alternativa tra loro – a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;
- Il genitore solo ha diritto ad un periodo indennizzabile di 9 mesi.
- Al 30% della retribuzione per i periodi di congedo ulteriori (rispetto ai 9 mesi indennizzati) a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
(*) Innalzamento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione
Nel corso del periodo di fruizione dei 3 mesi di congedo parentale non trasferibile all’atro genitore richiesto in relazione ai figli di età inferiore ai 6 anni (entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia se adottato/affidato), la coppia di genitori può accedere all’indennità maggiorata (80% della retribuzione) per un totale di 3 mesi, a determinate condizioni:
- 1 mese (fruizione da parte di un solo genitore o in modalità ripartita tra i due) a condizione che: i periodi di congedo siano fruiti dal primo gennaio 2023; il congedo di maternità/paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022. Nel caso di nascita del figlio (ingresso in famiglia per adozione/affidamento) dal primo gennaio 2023, l’indennità maggiorata di un mese è prevista a prescindere dalla fine del periodo di congedo di maternità/paternità.
- Un mese ulteriore (fruizione da parte di un solo genitore o in modalità ripartita tra i due) a determinate condizioni: i periodi di congedo siano fruiti dal primo gennaio 2024; il congedo di maternità/paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023. Nel caso di nascita del figlio (ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) a partire dal primo gennaio 2024, l’indennità maggiorata di 2 mesi è prevista a prescindere dalla fine del congedo di maternità/paternità.
- Un mese ulteriore (fruizione da parte di uno solo dei genitori o in modalità ripartita tra i due) a determinate condizioni: i periodi di congedo vengano fruiti dal primo gennaio 2025; il congedo di maternità/paternità sia finito dopo il 31 dicembre 2024. Nel caso di nascita del figlio (ingresso in famiglia per adozione/affidamento) a partire dal primo gennaio 2025, l’indennità maggiorata di 3 mesi è prevista a prescindere dalla fine del congedo di maternità/paternità.
Come precisato dall’INPS, “Le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 non aggiungono ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispongono l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di 3 mesi. L’indennità maggiorata è riconoscibile solo nell’ambito dei sei mesi (tre per ogni genitore) non trasferibili all’altro genitore.”
Anche il genitore solo ha diritto ai mesi indennizzati all’80% della retribuzione.
Per comodità, si allega lo schema di ripartizione dei periodi di congedo parentale pubblicato dall’INPS.