Per Offerta Fuori Sede (OFS) s’intende la promozione ed il collocamento – in luogo diverso dalle dipendenze – di strumenti e prodotti finanziari nonché di servizi ed attività di investimento; vi rientrano anche l’acquisizione di ordini di compravendita da eseguirsi sul mercato secondario e di altre disposizioni impartite nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini ecc.
È fatto espresso divieto a tutto il personale dipendente che:
– non sia iscritto contemporaneamente all’Albo Unico dei Promotori Finanziari e nella sezione “E” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (“R.U.I”);
– non abbia ricevuto specifico mandato dalla Banca di promuovere e collocare, fuori dalle dipendenze, Servizi Bancari e Creditizi, Prodotti Finanziari, Servizi di Investimento e Prodotti Assicurativi nonché svolgere attività di acquisizione ordini relativamente a Prodotti Finanziari di svolgere attività fuori sede.
I corsi IVASS non abilitano all’Offerta Fuori Sede La violazione delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle normative interne – oltre a comportare possibili sanzioni disciplinari – può essere causa di sanzioni da parte dell’Organo di Vigilanza.
Si consiglia di segnalare al Sindacato gli eventuali comportamenti “anomali” dei superiori gerarchici.