Home Comunicati Comunicati 2020 Normativa sulla “FACOLTÀ DI AUTONOMIA GESTIONALE” Ovvero LA CHIAREZZA DEL DUBBIO

Normativa sulla “FACOLTÀ DI AUTONOMIA GESTIONALE” Ovvero LA CHIAREZZA DEL DUBBIO

News da UNISIN

La corposa circolare sulle “Facoltà di autonomia gestionale” aggiornata alla fine dello scorso anno, (“solamente” 50 pagine!), rimanda alla Legge 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, proprio in virtù di Legge, disciplina tutto l’operato in materia di autonomie del Gruppo.

Nel testo sono attribuite alle posizioni con responsabilità, individuate all’interno della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo, le facoltà di autonomia gestionale necessarie per l’espletamento delle funzioni loro assegnate, in coerenza con i principi organizzativi di delega e controllo.

Tutto semplice, tutto lineare… sulla carta, perché se dalla teoria passiamo alla pratica le cose non sono proprio così.

Se prendiamo ad esempio l’operato della Divisione della Banca dei Territori, scremando tutte le facoltà attribuite alle varie funzioni Aziendali, ci sono alcuni aspetti che riteniamo utile evidenziare ai colleghi (con l’Azienda lo abbiamo già fatto in occasione degli incontri Trimestrali nelle varie Aree) per i potenziali rischi operativi ad essi collegati.

Le prime pagine della normativa, dove si enunciano le “FACOLTÀ IN MATERIA DI FIRME AUTORIZZATE”, sono un po’ un riassunto di “chi fa che cosa” e di come può farlo in materia di comunicazione interna ed esterna, nonché e di responsabilità per quanto scritto.

Veniamo al punto principale.

Se nei rapporti dispositivi – interni ed esterni – la materia è apparentemente ben chiara (con specifiche facoltà attribuite e differenziate fra Aree Professionali, Quadri Direttivi e Dirigenti), le cose si complicano quando si parla di “Comunicazione Informativa”; e si complicano, non perché la norma è scritta in modo complesso, prolisso, fumoso, bensì per l’esatto opposto: è troppo breve e semplicistica. È proprio questo paradosso a richiamare l’attenzione.

Riportiamo integralmente il testo (vista, appunto, la brevità):

“La documentazione di contenuto informativo (es. comunicazioni scritte o email indirizzate a consulenti, clienti, fornitori, ecc.) deve essere sottoscritta con firma singola del Responsabile di struttura, di un Dirigente o di un Quadro Direttivo delle strutture centrali o delle strutture territoriali coinvolte”.

Ricordiamo che per Documentazione la banca intende: ogni atto, contratto, modulistica, comunicazione e corrispondenza.

A questo punto il dubbio è legittimo: i colleghi appartenenti alle Aree Professionali possono -di propria iniziativa- comunicare con l’esterno? Possono, ad esempio, inviare una semplice e-mail senza la preventiva firma (ma forse si intende anche la semplice autorizzazione?!) di un Dirigente e/o Quadro Direttivo?

Perché se prendiamo in considerazione l’attuale organizzazione del lavoro di Intesa le operazioni di questo tipo (di per sé facili), rischiano di diventare impossibili!

Siamo quindi di fronte all’ennesima circolare disattesa e non applicata? L’azienda voleva forse scrivere e intendere altro?

Oppure la normativa è stata volutamente scritta in questo modo per, come dire, “pararsi le terga”, contando su un non ben precisato “buon senso applicativo” (come qualcuno ha provato anche a dire) che però lascerà scoperte le terga altrui?

Ad oggi non lo sappiamo e, in attesa di spiegazioni aziendali già richieste, non ci rimane che attenersi alla cara lingua italiana, e qui i dubbi stanno a zero: NEL DUBBIO, MEGLIO ASTENERSI!

SCARICA IL COMUNICATO