Home Comunicati Comunicati 2022 Memorandum per gli esodati (accordi 29/09/2020 e 16/11/2021)

Memorandum per gli esodati (accordi 29/09/2020 e 16/11/2021)

REGIME FISCALE APPLICATO AGLI ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO EROGATI DALL’INPS

Si precisa che sull’assegno percepito dal Fondo Esuberi, il cui importo rimarrà invariato fino alla maturazione della pensione, l’onere fiscale è interamente a carico del Fondo. Per tanto l’assegno di accompagnamento è a tutti gli effetti reddito a tassazione separata e quindi non concorre a determinare il reddito complessivo del percepente, come confermato dalla risoluzione n. 17/e del 29/01/2003 dell’Agenzia delle Entrate.

Il beneficiario, in assenza di altri redditi complessivamente superiori a € 2.840,51 lordi annui, con esclusione dell’abitazione principale, puòmettersifiscalmente a carico di un proprio familiare convivente (prioritariamente il coniuge). In tal caso il familiare dovrà attivarsi per far inserire il congiunto esodato nei carichi di famiglia onde ottenere i benefici fiscali spettanti.

Il familiare a cui si è posti a carico potrà, in tal caso, inserire nella propria dichiarazione le detrazioni spettanti al congiunto esodato come, ad esempio, interessi per mutuo 1° casa, spese sanitarie, spese per l’istruzione, premi assicurativi (entro il limite massimo previsto congiuntamente), spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento per deambulazione, per locomozione, per sollevamento, per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei soggetti disabili ecc., come previsto dalle disposizioni fiscali.

Non possono essere inserite le deduzioni dal reddito spettanti all’esodato come, ad esempio, la contribuzione al Fondo Sanitario, nonché alcune detrazioni come nel caso di alcune spese per ristrutturazioni immobiliari.

L’esodato potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, l’esenzione per reddito dai ticket sanitari applicati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Dall’anno nel quale si inizierà a percepire la pensione, nel caso di supero del limite di reddito per “carico fiscale” di cui sopra, non si potrà più beneficiare di tali possibilità.

COSA ACCADE ALLE FERIE, AI PERMESSI E ALLE EX FESTIVITÀ GIÀ MATURATE?
I Colleghi dovranno fruire tutte le ferie, i permessi e le ex-festività già maturate entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi ciascuno si dovrà opportunamente raffrontare con il proprio Responsabile e/o con la competente Struttura del Personale, al fine di esaurire le spettanze maturate entro il termine previsto.

PERSONALE IN P.T.
È opportuno richiedere all’Azienda il ripristino a tempo pieno dell’ultimo mese di servizio al fine di poter beneficiare al meglio dei trattamenti previsti dagli accordi di esodo e dalle regole di accesso e permanenza nel Fondo Esuberi.

QUANDO MI VERRÀ LIQUIDATO IL TFR?
La liquidazione avverrà, unitamente alle ultime competenze, di norma non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sarà omnicomprensiva di tutte le somme dovute (l’aliquota fiscale applicata sarà provvisoria e verrà ricalcolata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi).

Inoltre, a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, verrà altresì riconosciuto l’importo relativo all’attualizzazione del contributo aziendale che sarebbe stato versato al Fondo di Previdenza Complementare di spettanza per i mesi di permanenza nel fondo. Il conteggio viene effettuato con riferimento all’ultima retribuzione ordinaria percepita.

Ricordiamo che l’accordo 1/4/2020 dà la facoltà a coloro che maturano il diritto alla pensione entro 2 anni (entro il 31/12/2028 per chi matura la pensione entro tale data) di versare il TFR pregresso (cioè quello maturato sino al 31/12/2006 e rimasto fisicamente in Azienda) nel proprio Fondo Pensione di appartenenza. Tale scelta potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi, avendone i requisiti, decidesse di riscuotere lo zainetto maturato attivando la c.d. R.I.T.A., beneficiando della tassazione agevolata prevista per lastessa.

DOVRÒ INOLTRARE LE DIMISSIONI ON-LINE ALL’INPS PER ACCEDERE ALL’ESODO?
La nuova modalità di “conciliazione a distanza”, introdotta in questa fase emergenziale COVID-19, NON assolve all’obbligo di inoltrare le dimissioni on-line. Ciascun Collega dovrà quindi provvedere per tale adempimento o direttamente, tramite il portale www.cliclavoro.gov.it utilizzando PIN e Password dispositiva seguendo le istruzioni fornite all’Azienda oppure indirettamente avvalendosi di Patronati o Consulenti del Lavoro.

Unitamente alla procedura di “conciliazione a distanza” ciascun Collega dovrà anche compilare la Domanda di Assegno Straordinario, seguendo le istruzioni fornite dall’Azienda, che provvederà direttamente per l’inoltro della stessa alla sede Inps di competenza.

Ricordiamo inoltre che, prima della fine dell’esodo, dovrà essere comunque presentata, anche tramite Patronato/Sindacato, la domanda di pensione. A tal proposito consigliamo di contattare il proprio sindacalista e/o la sede Falcri almeno due mesi prima dell’inizio del percepimento della pensione; la domanda all’Inps va presentata entro la fine del mese antecedente a quello della data di pensionamento.

COSA SUCCEDE AL MIO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Oltre al diritto a riscattare la posizione o a percepire la prestazione (Zainetto/Rendita) da pensionato è possibile anche decidere di lasciare il montante maturato presso il Fondo, rimanendone iscritti. In questo caso non si avrà più diritto al contributo aziendale mentre, volendo, si potrà continuare a versare a titolo personale. Per chi ne avesse i requisiti, o al raggiungimento degli stessi – per chi avesse mantenuto lo zainetto presso il Fondo -, sarà possibile richiedere la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Prima di effettuare ogni scelta relativa alla posizione di previdenza complementare è bene contattare il proprio Fondo Pensione di riferimento.

COSA CAMBIA PER L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi si rimane iscritti al Fondo Sanitario alle medesime condizioni/prestazioni previste per il Personale in Servizio.

Gli iscritti che accedono al Fondo di Solidarietà devono attivare, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dell’anno, il mandato per l’addebito delle contribuzioni a loro carico (modello SEDA) che potrà essere scaricato dal sito internet del Fondo, attivato presso la propria filiale bancaria – che provvederà a vidimarlo – ed inviato in copia tramite posta all’ufficio contabilità del Fondo oppure all’indirizzo mail «contabilita@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it». In alternativa è possibile effettuare l’inserimento online dall’internet banking di ISP.

È anche necessario censire nella propria posizione anagrafica un indirizzo e-mail personale prima della cessazione del rapporto di lavoro (N.B. questo adempimento è indispensabile per poter effettuare la successiva richiesta delle password di accesso all’Area Iscritto).

– in caso di esodo in corso d’anno, l’addebito dei contributi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla fine dell’anno viene effettuato sulle ultime competenze erogate. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente dell’interessato tramite SEDA;
– in caso di cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre, la contribuzione al Fondo per l’intero anno successivo viene trattenuta sulle ultime competenze erogate; per gli anni a seguire l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente tramite SEDA.

Successivamente, con il pensionamento, è possibile, avanzando apposita richiesta nei tempi previsti dal regolamento e con la modulistica messa a disposizione dal Fondo, mantenere l’iscrizione. Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico con un massimo imputabile di 0,75% e all’1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico).

Verranno poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i pensionati. Solo in caso di conferma dell’iscrizione anche in qualità di pensionati si ha diritto a fruire di contribuzioni e regole previste per la sezione attivi anche per i mesi intercorrenti tra la data di pensionamento maturata in corso d’anno e fino al 31 dicembre dell’anno stesso, con applicazione delle regole qui sopra richiamate dal primo gennaio dell’anno successivo. E’ comunque opportuno fin da subito, e comunque entro i termini previsti, confermare l’iscrizione per poter beneficiare con continuità delle prestazioni in forma diretta.

In alternativa, al momento del pensionamento può essere richiesta l’iscrizione alla “Gestione Mista”, opzione questa che va valutata attentamente in quanto la copertura sarà garantita da una polizza assicurativa con importanti limitazioni rispetto a quanto previsto dalla Gestione Quiescenti del Fondo.

In caso di cessazione dal Fondo – invece – le coperture termineranno con l’ultimo giorno dell’esodo.

COSA CAMBIA PER LE CONDIZIONI AGEVOLATE?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi, vengono mantenute tutte le condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere e tempo per tempo previste per il personale in servizio.

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