COSA ACCADE ALLE FERIE, AI PERMESSI E ALLE EX FESTIVITÀ GIÀ MATURATE?
È prevista la totale fruizione di tutte le ferie, dei permessi e delle ex-festività già maturate entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro (nel Verbale di Conciliazione se ne accetta espressamente la rinuncia se non godute). Quindi ciascuno si potrà opportunamente raffrontare con il proprio Responsabile e/o eventualmente con la competente Struttura di Gestione del Personale, per la quantificazione dei residui di propria spettanza.
Ricordiamo peraltro che, con l’accordo 23/10/2024, si è previsto che gli eventuali residui di ferie, permessi ex festività e permessi Banca delle Ore non fruiti dal personale che accede al pensionamento non andranno persi ma saranno riversati in automatico alla Banca del Tempo e quindi resi disponibili in favore di Colleghe e Colleghi in situazione di grave necessità personale e/o famigliare.
È PREVISTO UN INCENTIVO E COME VIENE TASSATO?
È previsto un incentivo differenziato in funzione della tipologia di pensionamento (Pensione di Vecchiaia o Anticipata – Quota 100/102/103 – Opzione Donna) e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo al TFR con applicazione della tassazione separata IRPEF. Tale calcolo è molto più favorevole rispetto all’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF prevista con il metodo di tassazione “ordinario”.
QUANDO MI VERRÀ LIQUIDATO L’IMPORTO?
La liquidazione avverrà, di norma, non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sarà omnicomprensiva di tutte le somme dovute. Per quanto riguarda il TFR, l’aliquota fiscale applicata sarà provvisoria e verrà ricalcolata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi.
In merito al TFR ricordiamo che l’accordo 23/10/2024 dà la facoltà a coloro che maturano il diritto alla pensione entro il 31/12/2030 di versare il TFR pregresso (cioè quello maturato sino al 31/12/2006 e rimasto fisicamente in Azienda) nel Fondo Pensione di appartenenza. Tale scelta potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi, avendone i requisiti, decidesse di riscuotere lo zainetto maturato attivando la c.d. R.I.T.A., beneficiando della tassazione agevolata prevista per la stessa.
DOVRÒ INOLTRARE LE DIMISSIONI ON-LINE ALL’INPS PER RICHIEDERE LA PENSIONE?
La nuova modalità di “conciliazione a distanza”, introdotta nella fase emergenziale COVID-19, NON assolve
l’obbligo di inoltrare le dimissioni on-line. Ciascun Collega dovrà quindi provvedere per tale adempimento o
direttamente, dal portale del Ministero del Lavoro accedendo tramite SPID o CIE, seguendo le istruzioni fornite
dall’Azienda, oppure indirettamente, avvalendosi di soggetti abilitati quali Patronati o Consulenti del Lavoro.
Ricordiamo inoltre che dovrà essere presentata, anche tramite Patronato/Sindacato, la domanda di pensione in
tempo utile. Consigliamo, a tale proposito, di attivarsi contattando il proprio Sindacalista e/o la sede FALCRI
tenendo presente che la richiesta all’Inps va inoltrata entro la fine del mese antecedente a quello del
pensionamento.
COSA SUCCEDE AL MIO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Oltre al diritto a percepire la prestazione (Zainetto/Rendita) è possibile anche decidere di lasciare il montante
maturato presso il Fondo rimanendone iscritti. In questo caso non si avrà più diritto al contributo aziendale
mentre, volendo, si potrà continuare a versare a titolo personale. Per chi ne avesse diritto sarà possibile
richiedere la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
COSA CAMBIA PER L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO?
È possibile rimanere iscritti al Fondo Sanitario avanzando apposita richiesta entro il 4° mese successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro (consigliamo chi fosse interessato di farlo il prima possibile). Prima della
cessazione del rapporto di lavoro è comunque necessario censire – nella propria posizione anagrafica sul sito del
Fondo – un indirizzo e-mail personale, adempimento anche indispensabile per poter effettuare una successiva
richiesta di password di accesso all’Area Iscritto.
La conferma dell’iscrizione deve essere effettuata con la specifica procedura on-line, disponibile dopo qualche
giorno dalla cessazione nell’Area Iscritto del sito internet del Fondo Sanitario. Va precisato che in questo caso
cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% per ogni familiare fiscalmente a
carico con un massimo applicabile di 0,75% e all’1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico). Verranno
poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i pensionati.
L’iscrizione viene comunque mantenuta “come iscritto in servizio” fino al 31 dicembre dell’anno nel quale
avviene la cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che si confermi l’iscrizione anche in veste di
pensionato. In caso contrario – invece – la copertura assicurata dal Fondo cesserà dal giorno di decorrenza della
pensione. È comunque opportuno confermare fin da subito l’iscrizione, anche per poter beneficiare con
continuità delle prestazioni in forma diretta.
Al momento del pensionamento è altresì possibile chiudere la propria posizione di titolare richiedendo il
contestuale inserimento nel nucleo di altro familiare iscritto al fondo (anche in esodo), titolare di autonoma
posizione.
In alternativa può essere richiesta l’iscrizione alla “Gestione Mista”. Questa opzione va tuttavia valutata
attentamente, in quanto la copertura sarà garantita da una polizza assicurativa con importanti limitazioni
rispetto a quanto previsto dalla Gestione Quiescenti del Fondo.
COSA CAMBIA PER LE CONDIZIONI AGEVOLATE?
Possono essere mantenute le condizioni agevolate presenti sul conto corrente. Per quanto riguarda l’eventuale
apertura di credito si dovrà presentare nuova richiesta (in quanto il “vecchio” fido sarà scaricato
automaticamente come da relativa comunicazione aziendale) per un importo massimo pari al doppio della
pensione mensile (minimo euro 3.000, massimo euro 5.200). Per i mutui è possibile accedere alle tipologie di
finanziamento tempo per tempo previste per i Colleghi in servizio.
BUONA NUOVA VITA E NON PERDIAMOCI DI VISTA!