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LEGGE DI STABILITÀ 2016

PENSIONE:Opzione Donna Settore Privato

A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2016 si è aperta la possibilità di pensionamento per le lavoratrici del settore privato che abbiano maturato i seguenti requisiti congiunti previsti dall’Opzione Donna:

  • Aver compiuto 57 anni e tre mesi di età entro il 31 dicembre 2015
  • Maturazione di 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2015 E’ prevista l’applicazione della finestra mobile di 12 mesi per la liquidazione della pensione La menzionata Legge prevede altresì la possibilità di estensione dell’Opzione Donna anche per il 2016 solo in base a verifica delle disponibilità finanziarie entro il corrente anno.

Pertanto le lavoratrici interessate potranno inoltrare domanda di pensionamento all’Inps anche attraverso Unisin Falcri Intesa Sanpaolo.

Poiché tale pensione verrà calcolata interamente col sistema contributivo molto meno conveniente sotto l’aspetto economico, riteniamo che tale scelta sia da ponderare con attenzione ed è pertanto possibile contattare il nostro settore previdenziale per informazioni e per un calcolo previsionale della pensione stessa.

PENSIONE: Part-Time Agevolato

La Legge di Stabilità 2016 prevede anche la possibilità di accedere al part-time agevolato per i dipendenti privati iscritti all’INPS in possesso dei seguenti requisiti:

  • Avere un contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato
  • Maturare entro il 31/12/2018 il diritto a pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi sia per uomo che per donna nel 2018)
  • Almeno 20 anni di anzianità contributiva

Tale opzione è fruibile fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

In tale periodo è riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione per la prestazione lavorativa non effettuata.

La quota di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro avrebbe versato all’INPS, se si fosse mantenuto l’orario pieno, sarà invece corrisposta al lavoratore in busta paga.

Tale somma non concorrerà alla formazione di reddito e non sarà soggetta a contribuzione previdenziale.

Milano, 26 gennaio 2016

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