COVID-19. Disposizioni generali e per situazioni di fragilità, disabilità e gravidanza. Comunicazione per tutto il personale
< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
Aggiornamento 3 novembre 2020
Nell’attuale contesto sanitario il nostro Gruppo conferma la massima attenzione alla tutela della salute di colleghi, clienti, fornitori e di tutti i terzi coinvolti nell’attività della Banca.
Come comunità di colleghi, questo impegno ci vede tutti coinvolti: più che mai infatti la sicurezza di tutti passa anche dalla responsabilità di ciascuno.
E’ importante, a tutela della propria salute e di quella degli altri, richiamare gli accorgimenti essenziali cui attenersi e da rispettare nel continuo, in coerenza con le indicazioni delle istituzioni sanitarie nazionali ed internazionali e dei Protocolli di settore che regolano lo svolgimento delle attività lavorative. I principi cardine rimangono:
1. il distanziamento sociale
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti
3. l’uso dei dispositivi di protezione individuali
4. il rispetto delle indicazioni tecnico-organizzative e comportamentali emanate dall’azienda, nella segnaletica e nei Manuali d’uso degli spazi e dei comportamenti contenuti nell’apposita sezione della Intranet
5. il monitoraggio clinico del proprio stato di salute per cui ciascuno deve porre attenzione alla presenza di sintomi di natura influenzale e in particolare misurarsi la temperatura prima di uscire dal proprio domicilio consultando il proprio medico curante in caso di necessità.
Inoltre sono state introdotte nuove regole per limitare situazioni di aggregazione e in particolare:
– nelle sedi e strutture di direzione è stata prevista per il mese di novembre una presenza massima per struttura al 30% e sospeso l’obbligo di avere una presenza minima del 20%;
– nelle sedi delle filiali, in attuazione del DPCM 24.10.2020, sarà esposto all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone (dipendenti, clienti, fornitori e terzi) ammesse contemporaneamente. Per la clientela è confermato, sulla base dei protocolli vigenti, l’accesso per appuntamento e nel numero contingentato di un cliente per collega presente;
– Inoltre sono in corso di distribuzione pannelli in plexiglass protettivi per aree di cassa e accoglienza che saranno accompagnati da un Manuale di installazione e di uso.
Si conferma che:
– è sospesa la partecipazione a convegni, congressi ed altri eventi con pubblico in presenza ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita’ a distanza;
– rimane sospesa l’attività museale nonché gli spettacoli sia al chiuso che all’aperto;
– tutte le riunioni si devono preferibilmente svolgere in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni e in ogni caso le riunioni devono essere tenute nel rispetto delle attuali regole e in particolare: – uso continuativo della mascherina – contingentamento e distanziamento tra i partecipanti, come indicato nel manuale di utilizzo degli spazi, nonché dalla cartellonistica presente nelle sale riunioni. La funzione che organizza la riunione ha la responsabilità della valutazione delle motivate ragioni per svolgere la stessa in presenza nonché del controllo del rispetto delle regole sopra indicate;
– le trasferte devono essere limitate a quelle indispensabili per la propria attività, privilegiando ovunque possibile le modalità a distanza per lo svolgimento delle predette attività.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo, con pieno senso di responsabilità potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
In particolare, è importante:
– rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di famiglia, avvisando il proprio responsabile e compilando il questionario per il rientro disponibile in #People. A tale scopo ciascuno è tenuto a misurarsi la febbre prima di recarsi al lavoro;
– comunicare al proprio responsabile ogni provvedimento del sistema sanitario nazionale (medico di base, 118, ASL) di malattia, isolamento domiciliare, quarantena o ricovero come sospetto, probabile o confermato caso COVID-19 o come contatto stretto di caso sospetto o positivo COVID-19 nonché l’esito positivo a un tampone antigenico o molecolare. Occorre inoltre compilare il questionario per il rientro disponibile in #People;
– mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, una fondamentale misura di sicurezza da rispettare in qualsiasi spazio aziendale (sedi/uffici, sale riunioni, parcheggi, mense etc.);
– utilizzare obbligatoriamente la mascherina distribuita dall’azienda in tutti gli spazi durante l’attività lavorativa, a prescindere dalla distanza rispetto ad altre persone, ad eccezione del tempo in cui in cui l’attività sia svolta in isolamento continuativo in uffici singoli. Si raccomanda in particolare di garantire il rispetto dell’obbligo di legge anche da parte di clienti, fornitori, terzi che accedono ai locali aziendali, nonché degli ospiti nel caso di riunioni;
– lavare/igienizzare le mani più volte durante l’intero arco della giornata e non toccarsi il viso;
– lasciare libere da oggetti personali e documenti le postazioni di lavoro per consentire gli interventi di igienizzazione quotidiana.
E’ altresì necessario che le misure precauzionali e di sicurezza siano rispettate anche nelle pause di lavoro, ad esempio in occasione della pausa pranzo-pausa caffè.
Eventuali anomalie/criticità in argomento vanno segnalate al responsabile della Unità Organizzativa di appartenenza.
Anche in questo caso la responsabilità di ognuno è fondamentale per la sicurezza di tutti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI DIPENDENTI “FRAGILI”
Facendo seguito alle comunicazioni del 2 e del 15 ottobre “COVID-19. Disposizioni per situazioni di fragilità, disabilità e gravidanza/allattamento” e “COVID-19. Disposizioni per situazioni di fragilità e disabilità: proroga del termine del 16 ottobre”, si precisa che:
1. I lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali (Medico di Medicina Generale/ medico di base o del Sistema Sanitario Pubblico) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonchè i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 svolgono di norma, vale a dire se possibile in relazione alla propria attività lavorativa, la prestazione in modalità flessibile da casa in base alle regole aziendali tempo per tempo vigenti. Ove ciò non fosse possibile e, comunque, per i giorni lavorativi in cui ciò non fosse possibile, fino a nuove istruzioni la loro astensione dal lavoro è giustificata con il riconoscimento di un permesso retribuito. I dipendenti di cui sopra devono pertanto inviare la predetta certificazione al Gestore del Personale di riferimento affinché possa essere valutata la possibilità e le modalità di attivazione del Lavoro Flessibile da casa fino al 31/12/2020.
Per coloro che, pur ricorrendo la condizione di rischio sopra citata, non sono in possesso della predetta certificazione è pertanto necessario farsi rilasciare dal medico curante l’attestazione di una delle seguenti condizioni di rischio:
• immunodepressione
• patologie oncologiche
• svolgimento di terapie salvavita
– ovvero da parte della competente struttura di sanità pubblica, la certificazione del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tale attestazione deve essere prodotta entro il 30.11.2020 e nelle more i colleghi aventi tali requisiti, salvo che non effettuino o non possano effettuare la prestazione in modalità di Lavoro Flessibile da casa, continuano ad astenersi dal servizio fruendo di permessi retribuiti. Dopo tale data in assenza di certificazione medico-legale o attestazione di grave disabilità il collega potrà presentare richiesta di visita al medico competente all’indirizzo medicinadellavoro@intesasanpaolo.com, utilizzando lo specifico modulo disponibile in allegato e nella sezione Intranet COVID-19 > “Per tutti”, tenendo a disposizione la documentazione da produrre solo in sede di visita. Dalla data di richiesta della visita alla data di emissione del giudizio da parte del medico competente, il collega svolgerà Lavoro Flessibile da casa ovvero, qualora non fosse possibile, sarà giustificato con permesso retribuito per astensione cautelativa. La visita medica dovrà avvenire necessariamente in presenza, presso ambulatorio/sede dedicati, con il rispetto delle indicazioni ministeriali in tema di distanziamento e di dispositivi di protezione. All’esito della visita, il medico competente potrà limitare o consentire il rientro in servizio, con o senza eventuali prescrizioni.
Qualora il collega non sia in possesso delle certificazioni/attestazioni e non presenti richiesta di visita al medico competente rientrerà in servizio, secondo le modalità e i termini previsti per l’unità organizzativa di appartenenza sentito il proprio responsabile.
2. I colleghi non ricompresi nel punto 1 e che ritengano comunque di avere condizioni di salute che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave, in conformità all’Ordinanza del Ministero della Salute, possono avanzare richiesta di visita al medico competente all’indirizzo medicinadellavoro@intesasanpaolo.com, utilizzando lo specifico modulo disponibile in allegato e nella sezione Intranet COVID-19 > “Per tutti”, tenendo a disposizione la documentazione da produrre solo in sede di visita. Dalla data di richiesta della visita alla data di emissione del giudizio da parte del medico competente, il collega svolgerà Lavoro Flessibile da casa ovvero, qualora non fosse possibile, la sua assenza dal servizio sarà giustificata con permessi retribuiti per astensione cautelativa. La visita medica dovrà avvenire necessariamente in presenza, presso ambulatorio/sede dedicati, con il rispetto delle indicazioni ministeriali in tema di distanziamento e di dispositivi di protezione. All’esito della visita, il medico competente potrà limitare o consentire il rientro in servizio, con o senza eventuali prescrizioni.
I colleghi che, per questa fattispecie, sono già stati destinatari di un provvedimento del medico competente devono richiedere la visita medica all’indirizzo medicinadellavoro@intesasanpaolo.com, entro la data indicata dal medico competente nel provvedimento di astensione o entro il 9 novembre -qualora non sia stata indicata alcuna data dal predetto medico competente- utilizzando lo specifico modulo disponibile in allegato e nella sezione Intranet COVID-19 > “Per tutti”, tenendo a disposizione la documentazione da produrre solo in sede di visita.
Qualora il collega interessato non richieda la visita medica entro le scadenze sopra indicate rientrerà in servizio, secondo le modalità e i termini previsti per l’unità organizzativa di appartenenza, sentito il proprio responsabile.
LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARE CON DISABILITÀ GRAVE O IMMUNODEPRESSO
I colleghi che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona convivente con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali (Medico di Medicina Generale/ medico di base o del Sistema Sanitario Pubblico) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oppure in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 svolgono, se possibile in relazione alla propria attività lavorativa la prestazione in modalità flessibile da casa, in base alle regole aziendali tempo per tempo vigenti: ove non fosse possibile si astengono dal lavoro fruendo di permessi retribuiti fino a nuove istruzioni e il collega dovrà produrre la certificazione attestante le condizioni sopra indicate al proprio responsabile e al Gestore del Personale di riferimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE DIPENDENTI IN STATO DI GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO
Le dipendenti in stato di gravidanza fino al settimo mese di vita del bambino (o fino al 12 mese nel caso di fruizione di permessi per allattamento) che hanno comunicato tale circostanza all’Azienda e che non si trovano nelle condizioni di fruire dei permessi/congedi previsti dal D. Lgs.151/2001, fino a diversa comunicazione, svolgono la loro attività in modalità Lavoro Flessibile da casa. Le dipendenti che si trovano in tale condizione e che al momento stanno operando nei locali aziendali, devono contattare il Gestore del Personale di riferimento affinché venga attivata l’astensione cautelativa salvo lavoro flessibile da casa (al netto dei permessi ex D.lgs. 151/2001).
NORME IGIENICO – SANITARIE
Allegate alla presente comunicazione si riportano le norme igienico sanitarie previste per tutti i cittadini e che ciascuno deve rispettare per la salute di tutti.
Martedì, 3 novembre 2020