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Il Punto su num.1/2024 – Festività soppresse anno 2024

FESTIVITA’ SOPPRESSE ANNO 2024

CCNL 23/11/2023

Per l’anno 2024 le giornate di permesso retribuito – previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – corrispondenti alle festività soppresse sono quattro (il 29 giugno ricade infatti di sabato):

– Martedì 19 marzo – San Giuseppe
– Giovedì 9 maggio – Ascensione
– Giovedì 30 maggio – Corpus Domini
– Sabato 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per Roma)
– Lunedì 4 novembre – Festa dell’Unità Nazionale

I permessi ex festività sono riconosciuti solo nel caso in cui, nelle giornate suddette, il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (il lavoratore che nella giornata di festività soppressa usufruisce anche di una sola ora di permesso non retribuito perde il diritto alla giornata) e sono fruibili, di norma, nel periodo che va dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.

Ricordiamo che anche il nuovo CCNL, sottoscritto il 23 novembre 2023, prevede che le modalità di funzionamento del FOC (Fondo per l’Occupazione) siano prorogate fino alla scadenza del contratto stesso fissata al 31 marzo 2026. Tale norma stabilisce il versamento al “Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del Credito” (FOC) delle 7 ore e 30 minuti rivenienti dalle 23 ore di riduzione d’orario da parte dei colleghi appartenenti alle Aree Professionali e di una giornata di ex festività da parte dei Quadri Direttivi. Conseguentemente, per l’anno 2024, i Quadri Direttivi avranno diritto a tre giornate di permesso.

FESTIVITA’ CIVILI ANNO 2024

CCNL 23/11/2023

Per le festività del:
– 25 Aprile (giovedì) – Festa della Liberazione,
– 1° Maggio (mercoledì) – Festa dei Lavoratori,
– 2 Giugno (domenica) – Festa della Repubblica.

se ricadenti di domenica, l’Azienda corrisponde alle Lavoratrici ed ai Lavoratori il compenso aggiuntivo o, d’intesa con la/il dipendente stessa/o, altrettante giornate di permesso.
Nell’anno in corso tale regolamentazione trova, quindi, applicazione solo per la giornata del 2 giugno.

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