Da alcuni anni a questa parte, dal mese di ottobre in poi, assistiamo ad un continuo martellamento da parte delle competenti Funzioni del Personale verso i colleghi che risultano non in linea con la fruizione delle ferie pianificate. I dipendenti sono bersagliati da mail, lettere e telefonate dai toni imperativi e corredate da puntuale calendarizzazione coatta dei giorni di ferie in arretrato. Ora è noto a tutti che il 2020 è stato, e lo è tuttora, un anno durissimo, i cui tempi sono stati dettati da una grave pandemia purtroppo ancora in corso. Sappiamo tutti che per lunghi periodi sono state limitate alcune libertà fondamentali e le restrizioni alla circolazione delle persone hanno de facto impedito (anche in questi giorni) un normale utilizzo delle ferie. Ci saremmo attesi da Intesa SanPaolo, almeno quest’anno, un comportamento diverso. Ma si sa, l’Azienda è sempre attentissima ai costi; avesse la stessa massima attenzione riguardo ad altri e ulteriori problemi (plexiglass, steward, ecc.) sarebbe un notevole segnale. Ma di questo ci occuperemo in un documento a parte.
Riteniamo tuttavia doveroso precisare alcuni aspetti giuridici e normativi in merito alla corretta pianificazione e fruizione delle ferie, nonché ai possibili interventi aziendali in materia. Tutto ciò al fine di chiarire senza ombra di dubbi le modalità da seguire da parte di tutti e nel rispetto reciproco.
In primis va sottolineato che il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dall’Art. 36 della Costituzione (il secondo e terzo comma stabiliscono una riserva di legge), non rappresentando dunque una concessione del datore di lavoro. L’Art. 2109 del Codice Civile dispone che “il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Inoltre stabilisce che “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Dunque la determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Ma in tale prerogativa egli deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, dovendo realizzare un equo contemperamento. Il diritto alle ferie deve inoltre soddisfare le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro.
Pertanto è del tutto evidente che il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie non è privo di vincoli! Ed infatti in ossequio alla Giurisprudenza consolidata:
- “È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali” (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359). Vanno conseguentemente tenute in considerazione le richieste del lavoratore di una diversa collocazione delle ferie, fermo restando la fruizione delle stesse entro l’anno nella nostra Banca.
- Allo stesso modo “È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche”. (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344). Non possono essere imposte ferie in periodi di lockdown o di astensione cautelativa causa Covid-19, essendo in tal caso vanificato il principio della effettività del riposo in questione e la finalità cui è preordinato l’istituto, attesa la sua funzione reintegratrice delle energie lavorative e partecipativa alle vicende della società civile.
- È illegittima la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro senza un congruo preavviso, “l’epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso”(Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 684). Non possono essere disposte ferie il giorno prima per il giorno seguente, ancor meno a seguito di ordini telefonici imposti senza nemmeno ascoltare le ragioni del lavoratore.
- Va altresì precisato che “il datore di lavoro ove disponga di propria iniziativa le ferie del lavoratore senza che le stesse rispondano a un’esigenza del lavoratore, quest’ultimo avrà senza dubbio la facoltà di far presente al datore di lavoro le proprie esigenze, ed eventualmente, qualora la disposizione del datore di lavoro sia arbitraria e illegittima, opporsi a essa anche rifiutandosi di usufruire delle ferie e pretendendo di rendere la propria prestazione lavorativa, chiedendo di godere delle stesse in un periodo differente o programmandole con un congruo anticipo” (Trib. Roma 20/1/2009, Est. G.M., in Lav. nella giur. 2009, 418).
Infine riteniamo opportuno soffermarci sull’utilizzo delle “ferie ad ore” previste dal Contratto di 2° livello di Intesa Sanpaolo. Come è noto, al personale di ogni ordine e grado, viene concesso di fruire ad ore di tre giorni di ferie annualmente spettanti, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti. Si tratta di una possibilità riconosciuta per far fronte ad esigenze impreviste o per cause che non necessitano di una intera giornata di ferie. Fermo restando che anche le FAO vanno fruite entro l’anno, è quanto meno singolare che si chieda di pianificarle con precisione, visto l’utilizzo cui sono preordinate. Per quanto ci riguarda, la ratio che ha ispirato l’Azienda e i Sindacati nel predisporre la possibilità di usufruire le ferie ad ore, è chiara e inequivocabile e non può essere soggetta a diversa interpretazione. Pertanto i colleghi hanno il diritto di fruire delle FAO secondo le modalità che ritengono opportune.
Il presente documento, che costituisce un utile approfondimento in materia di Ferie, è dedicato a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che stanno operando in condizioni difficilissime e con grande spirito di sacrificio. È altresì diretto a tutti quelli che amano e rispettano il Diritto; per quanto riguarda quelli che non lo condividono sappiano che non si pongono in contrapposizione al nostro Sindacato di appartenenza ma alle leggi dello Stato.
“Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua Patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi“. (Cicerone).
Napoli, 18/11/2020
La Segreteria
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