La Legge di Stabilità 2013 ha confermato la “speciale agevolazione” (sancita dall’art. 1, comma 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) consistente nell’applicazione di un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate a titolo di retribuzione legata ad incrementi di produttività, che si applica ai Lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro e su un importo massimo di “retribuzione di produttività” pari a 3.000 euro.
La detassazione è possibile solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti lo scorso anno dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova” che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell’impresa.
A tal fine, l’art. 2 del predetto D.P.C.M. ha fornito una doppia nozione di “retribuzione di produttività”.
Contribuiscono a determinare la “retribuzione di produttività” le somme percepite:
- in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono essere, quindi, anche incerti in quanto variabili in funzione dell’andamento dell’impresa
- o, in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di una misura in almeno tre delle seguenti quattro aree di intervento:
- modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
- programmazione aziendale più flessibile, mediante una pianificazione anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le due settimane;
- introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei Lavoratori con l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali all’attività lavorativa;
- individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013, le due nozioni di “retribuzione di produttività” sopra indicate possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo.
Scarica: