Nella mattinata odierna tra i Segretari Generali delle organizzazioni Sindacali di settore e ABI si è proceduto alla sottoscrizione di Accordo Nazionale nell’ambito delle misure messe in campo a sostegno del lavoro dal DL n° 18 del 17 Marzo 2020.
Fermo restando l’utilizzo del lavoro agile come principale misura straordinaria emergenziale, si è convenuto di utilizzare anche il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore ex art 5, co 1, lett a ) punto 2 del D.I n 83486 del 2014 per tutto il personale in servizio al 23 Febbraio 2020 e su tutto il territorio nazionale.
Il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale COVID- 19 Nazionale, nel rispetto nella normativa nazionale potrà essere attivata per i periodi a far data dal 23 Febbraio al 31 Agosto 2020, per un massimo di 9 settimane.
L’accordo sottoscritto ribadisce la neutralizzazione nel ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di tutti gli effetti sul rapporto di lavoro, a titolo esemplificativo, contribuzione previdenziale ed integrativa, fondo sanitario integrativo non ultimo maturazione dei ratei ferie etc…
Si precisa che l’accesso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore avverrà senza pregiudizio e nucomento alla retribuzione che dunque avverà senza nessun aggravio aggiuntivo a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’attivazione della procedura come da allegato al Verbale di Accordo sarà rimessa alle Aziende /Gruppi.
Ancora una volta il settore ha elaborato con senso di responsabilità e attenzione una risposta a tutela delle lavoratrici e lavoratori rispetto a questa fase inedita per tutte e tutti.