SINDACALISTA IN POSIZIONE PARIFICATA COL DATORE DI LAVORO NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
Nell’ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda il diritto di critica gode di un’ulteriore copertura costituzionale costituita dall’art. 39 della Costituzione nel momento in cui l’espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, essendo il lavoratore sindacalista titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte in virtù delle richiamate garanzie costituzionali.
Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31395 del 2 dicembre scorso.
Per UNISIN FALCRI – SILCEA – SINFUB, da sempre Organizzazione sostenitrice di tale principio, la sentenza è di particolare rilevanza dal momento che sancisce un principio essenziale: pur mantenendo un sindacalista il suo “ruolo aziendale” e, pertanto, la sua collocazione di subalternità rispetto al datore di lavoro in quanto “dipendente”, egli assume una posizione paritaria one to one nell’esercizio delle sue funzioni sindacali.
Nella sentenza citata, la Corte di Cassazione considera illegittimo il licenziamento di un sindacalista che nel 2013 aveva rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa contenente critiche all’azienda.
In un primo momento, il Tribunale distrettuale aveva confermato il licenziamento: il lavoratore, secondo il giudice, non aveva ponderato il possibile impatto dell’intervista giornalistica e in particolare la sua capacità di ledere l’immagine dell’azienda.
In seconda istanza, la Corte territoriale annullava il licenziamento, ascrivendolo alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, ravvisando la natura ritorsiva del provvedimento disciplinare.
La Corte di Cassazione ha confermato quest’ultima sentenza, aggiungendo tuttavia un principio che per UNISIN è assolutamente necessario rimarcare.
La Suprema Corte, infatti, oltre a ripercorrere i contenuti dell’intervista al fine di verificare che i toni contenuti nella stessa non fossero lesivi della dignità della persona e non contenessero espressioni improprie, ha inteso estendere, per certi versi potenziare, il diritto di critica che, nonostante resti comunque riservato a qualsiasi lavoratore, assume una rilevanza collettiva nel caso del sindacalista.
La Corte infatti in questa preziosa sentenza, che peraltro consolida un orientamento già strutturatosi in precedenti pronunce, conferma che il sindacalista, ai sensi di quanto prescritto all’art.39 della Costituzione, esercita una funzione di pubblica utilità espressamente individuata dalla Carta Fondamentale e che pertanto, in tali ipotesi, la natura del rapporto con il datore di lavoro sia da intendersi paritaria.
Per UNISIN la sentenza è molto importante e ne deriva l’impegno a diffonderne i contenuti, al fine di continuare instancabilmente a rivendicare il diritto alla piena libertà e tutela di una funzione, quella sindacale, di rilevanza costituzionale nella nostra Repubblica democratica.
UFFICIO STUDI LA SEGRETERIA NAZIONALE
Roma, 25 maggio 2020