da martedì 13 settembre entra a regime il nuovo sistema d’invio telematico : l’azienda non potrà più chiedere la copia cartacea del certificato medico ma potrà consultare i relativi documenti solo attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici, collegandosi al sito dell’inps.
Il certificato medico online conterrà i dati della diagnosi (nella parte per il lavoratore), il codice fiscale del lavoratore, la residenza o il domicilio abituale, eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia, data di inizio malattia, data di rilascio del certificato, data presunta di fine malattia, modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita. dal punto di vista strettamente economico e normativo nulla è cambiato nel senso che rimane l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza dal lavoro poiché l’introduzione del nuovo sistema telematico non esonera il lavoratore dall’avvisare l’azienda (al fine di essere reperibili all’eventuale visita di controllo, permane ovviamente anche l’obbligo di segnalare l’indirizzo se la malattia insorge in un luogo diverso dalla residenza-domicilio segnalata alla banca). viene introdotto invece a carico del lavoratore l’obbligo, qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro, di comunicare all’azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. in questa maniera il datore di lavoro potrà accedere alla sezione dedicata del sito web dell’inps per visualizzare l’attestazione di malattia e di avere certezza dell’evento. in caso di malfunzionamento dei sistemi telematici, resta comunque l’obbligo per il lavoratore di presentare l’attestazione cartacea (rilasciata dal medico) alla banca e, ove previsto, alla consegna all’inps del certificato, secondo le modalità tradizionali previgenti. rimangono invariate le fasce orarie per le visite di controllo (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle ore 19,00 tutti i giorni). la segreteria aziendale milano, 9 settembre 2011