Relativamente alla questione della riliquidazione dell’imposta sugli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo, nonostante la ferma presa di posizione delle OO.SS. che ha portato – anche con il coinvolgimento di ABI ‐ all’apertura di una verifica presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, dobbiamo registrare come a tutt’oggi non siano ancora emerse soluzioni fra i due Enti.
Di conseguenza, avvicinandosi ineluttabilmente i termini dei 30 giorni contenuti negli avvisi bonari notificati agli interessati, le OO.SS. hanno concordato la necessità di:
– proseguire ed intensificare le azioni tese a risolvere la problematica “all’origine” attraverso un incontro urgente richiesto dai Segretari Generali ad ABI nel quale condividere ulteriori iniziative nei confronti dei Ministeri di competenza per i Regolamenti dei Fondi di solidarietà, oltre ad INPS ed Agenzia delle Entrate;
– dare indicazioni operative in merito alla gestione delle risposte agli avvisi ricevuti, attraverso le considerazioni contenute nel presente comunicato;
Non potrà sfuggire infatti a nessuno degli attori di questa vicenda che, qualunque sia la soluzione tecnico‐normativa a cui si approdasse, come OO.SS. confermiamo che le prestazioni previste per i percettori degli assegni straordinari dovranno continuare ad essere erogate al netto dell’imposizione fiscale in coerenza con quanto attualmente previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà ed in ossequio agli accordi costitutivi degli stessi.
Nessuna motivazione, tanto meno di natura amministrativo/informatica, può dar luogo ad una variazione dell’assetto normativo delle prestazioni del Fondo ‐ peraltro consolidato da oramai molti anni – e certamente non a discapito delle prestazioni nette erogate.
Pertanto, alla luce della situazione di estrema incertezza dell’intera questione riliquidazione imposta sugli assegni erogati dai fondi di Sostegno al reddito, ed in attesa di chiarimenti definitivi, risulta, in questa fase, difficile dare indicazioni comportamentali per tutti i destinatari degli avvisi bonari, anche in ragione delle diverse casistiche relative a posizioni fiscali differenti tra loro; indichiamo quindi le diverse opzioni a disposizione dei contribuenti evidenziandone gli effetti ed i potenziali rischi.
Ricordiamo che:
– L’avviso ricevuto non è un atto esecutivo e non può essere formalmente impugnato non producendo alcun effetto impositivo; che i 30 giorni indicati servono per raccogliere eventuali osservazioni del contribuente e che successivamente, nel caso in cui le eventuali osservazioni non producessero effetti, verrebbe emessa la cartella che è un atto esecutivo e pertanto opponibile con apposito ricorso davanti alla Commissione Tributaria nei vari gradi di giudizio.
– In merito all’accertamento relativo all’assegno straordinario, il contribuente può avviare una richiesta di esercizio dell’autotutela (utilizzando il modulo allegato) in cui si chiede l’annullamento della comunicazione ricevuta adducendo la motivazione che “la riliquidazione dell’imposta non è dovuta poiché l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”.
L’atto di autotutela dovrà esser consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o inviato via mail, preferibilmente PEC all’indirizzo contenuto nell’avviso ricevuto dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it.
Quanto sopra NON produce automaticamente l’effetto di sospensione dei termini e, se non accolta, non impedisce l’emissione della relativa cartella, il cui importo complessivo sarà gravato da sanzioni amministrative (pari al 30% dell’imposta) ed interessi che determineranno un significativo incremento dell’importi contenuti negli avvisi. Ci giunge notizia in queste ore che alcune sedi periferiche dell’Agenzia delle Entrate hanno risposto ad alcune dichiarazioni di autotutela con la sospensione dei termini contenuti negli avvisi bonari.
– In caso di non accoglimento dell’istanza o di mancata risposta alla stessa, esiste la possibilità, finalizzata a guadagnare tempo in attesa di una veloce definizione a seguito delle pressanti iniziative sindacali, di attivare il pagamento rateale come da indicazioni contenute nell’avviso bonario.
Le rate sono trimestrali nel numero massimo di 8 per importi fino a 5.000,00, per importi superiori fino ad un massimo di 20 rate; la prima rata deve comunque esser pagata entro il termine previsto dall’avviso bonario; all’esito della definizione della problematica, le OO.SS. forniranno le indicazioni sulle modalità di rimborso.
Il pagamento della prima rata blocca la procedura di iscrizione a ruolo e l’emissione conseguente della cartella, che riprenderà in caso di mancato pagamento della/e rate successive.
Insieme al pagamento invitiamo ad inviare all’indirizzo pec di cui sopra la seguente comunicazione “ in riferimento all’avviso, che alleghiamo alla presente, ricevuto in data ….. intestato al sig…….. comunico di aver attivato il pagamento rateale con versamento della prima quota ai soli fini di impedire la possibilità di avvio della procedura di iscrizione a ruolo delle imposte con relative sanzioni ed interessi, senza che ciò implichi riconoscimento del debito, ma dichiaro che mi riservo la facoltà di richiedere il rimborso della/e stesse in quanto l’imposta non è dovuta poiché l’assegno straordinario del settore credito ha natura diversa rispetto alla tipologia di somme soggette a riliquidazione e l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”.
Le Organizzazioni Sindacali stanno seguendo e continueranno a seguire con estrema attenzione la problematica affinché siano garantiti i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori e le prerogative del Fondo di Solidarietà che resta strumento indispensabile per il settore.
Scarica modulo richiesta di esercizio autotutela