In G.U. Supplemento ordinario n. 21/L del 19 maggio 2020 è pubblicato il cd. Decreto “Rilancio” D.L.n. 34/20: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con il citato decreto sono state potenziate le previsioni normative già previste dal Decreto Cura Italia; al riguardo, nel rinviare alle schede normative per le modalità di fruizione dei permessi Legge n. 104/92 e dei congedi Covid – 19, di seguito si riepilogano le novità introdotte.
1) PERMESSI LEGGE 104/1992
I dipendenti a cui è riconosciuta disabilità grave e/o che assistono una persona con disabilità grave hanno diritto, in aggiunta ai 3 giorni di permesso ordinariamente previsti dalla L. n. 104 /92 per ciascun mese, ad ulteriori complessive 12 giornate lavorative nell’arco dei mesi di maggio e giugno 2020.
2) CONGEDI COVID-19
A) Congedo parentale straordinario
Nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 i genitori, anche adottivi o affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori, con figli fino a 12 anni di età hanno diritto di fruire alternativamente, di un congedo parentale straordinario per un periodo complessivo di 30 giorni per nucleo familiare. Nessun limite di età nel caso in cui la fruizione del congedo parentale straordinario sia fruito dai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L n. 104/92, purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
B) Congedo non retribuito
Per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado i genitori, anche adottivi o affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori, con figli minori di 16 anni possono fruire alternativamente, di un congedo non retribuito.
Mercoledì, 27 maggio 2020