Entro il mese di marzo dovrà essere completato l’inserimento dei piani ferie che, ricordiamo, da quest’anno dovranno anche contenere l’eventuale richiesta delle giornate di sospensione volontaria dell’attività lavorativa,
previste dall’Accordo “Conciliazione tempi e vita di lavoro”, siglato il 7 ottobre 2015.
A tale proposito diversi Colleghi ci chiedono chiarimenti poiché, a loro volta, stanno ricevendo indicazioni non univoche e, in alcuni casi assai “bizzarre”, da parte dei loro Responsabili: in particolare veti per la
programmazione in determinati periodi o “l’obbligo” di totale concentrazione in taluni altri, oppure l’indicazione di fruizione tassativa delle stesse nel corso dei vari trimestri solari, in percentuali prestabilite ecc. ecc.
Anche per la “sospensione volontaria dell’attività lavorativa” ci pervengono segnalazioni di indicazioni “anomale” quali, ad esempio, l’obbligo di pianificazione e fruizione solo in coda alle ferie, cioè solo dopo l’esaurimento di
tutte le ferie dell’anno di competenza!
Riteniamo quindi utile ricordare che esistono regole (stabilite dal CCNL e/o dagli Accordi Aziendali) per la pianificazione e la fruizione delle ferie, dei permessi ex festività e delle giornate di sospensione volontaria che
devono essere rispettate da tutti: dai Dipendenti come dai Responsabili !!!
Rammentiamo che “i turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dall’Azienda, confermati al Dipendente e rispettati, e possono essere variati di comune intesa tra l’Azienda e il Dipendente” e ancora “l’impresa, solo per
particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi”. Per quanto riguarda la relativa pianificazione: “le ferie e i permessi ex-festività devono essere fruiti dal
personale nell’arco di ciascun anno di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre, in esecuzione della pianificazione individuale approvata dall’Azienda”, “la fruizione dei permessi ex-festività dovrà essere programmata ed
effettuata prima della fruizione delle ferie” e “le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione. Ove, per motivi tecnici e organizzativi, si evidenziassero casi di lavoratori con giorni di ferie arretrate la completa
fruizione […] dovrà essere effettuata prima possibile e, comunque, entro e non oltre la fine dell’anno”.
Per quanto riguarda le regole in materia di “ferie a ore” e di “giornate di sospensione volontaria dell’attività lavorativa”, rimandiamo a quanto già pubblicato in “Unisin Informa” n. 2/2016.
Invitiamo tutti i Colleghi a segnalarci eventuali comportamenti non rispettosi di quanto previsto dagli accordi e dalle regole aziendali.
Milano, 22 marzo 2016
La Segreteria Aziendale