Home Normativa Fondo Sanitario FONDO SANITARIO DI GRUPPO: COME E QUANDO E’ POSSIBILE RECEDERE

FONDO SANITARIO DI GRUPPO: COME E QUANDO E’ POSSIBILE RECEDERE

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenuteci, ed in considerazione dell’articolata normativa in proposito, riteniamo utile ricapitolare con chiarezza le varie fattispecie.

PER COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI ALLA SEZIONE PENSIONATI AL 1° GENNAIO 2014

 Entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2014 è stata data la facoltà in via straordinaria a tutti gli iscritti alla gestione quiescenti compresi coloro che – maturando i requisiti pensionistici nel 2013 risultano iscritti alla sezione quiescenti del Fondo a partire dal 1° gennaio 2014 – di recedere dallo stesso.

Quanto sopra a motivo del significativo peggioramento delle coperture offerte dal Fondo Sanitario dal primo gennaio di quest’anno.

Per esercitare tale facoltà, gli interessati dovranno utilizzare il modulo di recesso che per comodità alleghiamo alla presente, ricordando che:

1) andrà spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno tassativamente entro e non oltre il 30 aprile 2014;

2) il recesso avrà effetto dal 1° gennaio 2014, e pertanto dovranno essere restituite eventuali prestazioni già fruite, mentre il Fondo provvederà a restituire eventuali quote associative già addebitate per l’iscrizione afferente l’anno 2014;

3) il recesso riguarda il titolare dell’iscrizione e tutto il nucleo familiare facente capo allo stesso;

4) con tale decisione non sarà più possibile – in seguito – iscriversi nuovamente al Fondo Sanitario.

 

PER COLORO CHE ACCEDERANNO IN SEGUITO ALLA SEZIONE PENSIONATI

 Al momento del pensionamento il collega può decidere di:

A. Confermare la propria iscrizione al Fondo, continuando la permanenza nella sezione pensionati, entro il 4° mese successivo alla data di pensionamento. In tal caso, dalla data del pensionamento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, contribuirà con la stessa percentuale prevista per la sezione “attivi” e usufruirà delle prestazioni e massimali previsti per la stessa sezione; il passaggio a prestazioni e contribuzioni previsti per la sezione pensionati avverrà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso in questo caso potrà essere esercitato in seguito soltanto a partire dal 31 dicembre del 3° anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, oppure entro il 31 dicembre dell’anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell’iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente;

B. Recedere dall’iscrizione, inviando il modulo (che riceverà dal Fondo) entro il 4° mese dalla data del pensionamento. Questa scelta comporterà la cessazione dal Fondo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi erogati a fronte di prestazioni fruite successivamente a detta data dovranno pertanto essere restituiti al Fondo, mentre la contribuzione versata a partire dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro verrà restituita, se la volontà di non prosecuzione dell’iscrizione sarà comunicata non oltre il 4° mese successivo alla data di pensionamento. Tale scelta comporta il venir meno della possibilità, per il futuro, di nuova iscrizione al Fondo. Con il titolare, cesseranno automaticamente anche tutti i familiari compresi nel suo nucleo.

C. Il novello pensionato potrà infine – in occasione della conferma della propria volontà di proseguire nell’iscrizione al Fondo dopo il pensionamento – inoltrare, entro il 4° mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro a mezzo del modulo che il Fondo provvederà ad inviare all’interessato.

Potrà anche optare in tale occasione ed in via esclusiva per una variazione del proprio nucleo familiare, cessando taluni beneficiari in precedenza iscritti. Tale cessazione avrà decorrenza ed effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a detta data. I familiari cessati non potranno essere resi nuovamente beneficiari pro futuro.

PER COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI ALLA SEZIONE ATTIVI

Il recesso è possibile soltanto a partire dal 7° anno successivo all’iscrizione. Il recesso deve intendersi definitivo ed irrevocabile e va espresso inoltrando raccomandata al Fondo entro il 31 dicembre: la decorrenza avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il recesso avrà effetto anche per tutti i familiari ricompresi nel nucleo familiare del cessato.

Sperando di aver contribuito a far chiarezza presso i nostri Iscritti, restiamo tuttavia a disposizione per ogni ulteriore informazione dovesse servire in proposito.

LA SEGRETERIA UNISIN INTESA SANPAOLO

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