Nei giorni scorsi l’azienda ha emanato una circolare, corredata dalla relativa policy, finalizzata a regolamentare per l’anno in corso l’utilizzo delle ferie, nonchè delle ex festività. a seguito delle istruzioni aziendali in materia di fruibilità delle ferie, ed in particolare a riguardo dell’invito ad utilizzare entro fine anno tutte quelle maturate nel 2010, rammentiamo sinteticamente quanto previsto dal ccnl e dalla normativa di legge vigente (ccnl art 49 – art 10 dlgs 66 aprile 2003 -art 2109 cod civ.). la legge prevede un periodo minimo di 4 settimane da fruire “almeno” 2 nell’anno di riferimento e le rimanenti 2 entro 18 mesi dal termine dell’anno di riferimento. nella predisposizione dei turni di ferie, solo per particolari esigenze di servizio, l’azienda potrà dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi. nei limiti delle esigenze di servizio, nella fissazione dei periodi di ferie viene data la precedenza ai disabili, alla situazione familiare, all’anzianità di servizio. solo in casi eccezionali, previa intesa tra il lavoratore e l’azienda, può essere modificato il piano ferie. i permessi ex festività non utilizzati verranno liquidati con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo. affronteremo l’argomento con la banca nel prossimo incontro del 10 marzo e pertanto ritorneremo in argomento in tempo utile per la scadenza fissata dall’azienda per la presentazione del piano ferie relativo all’anno 2010. la segreteria aziendale milano, 8 marzo 2010