Soltanto una settimana fa avevamo tentato di prefigurare i possibili scenari conseguenti al provvedimento che il tribunale di torino avrebbe emesso a seguito della presentazione del ricorso per attività antisindacale depositato dalle otto ooss avverso la procedura attivata dall’azienda e che aveva come oggetto la cessione di banca depositaria. ebbene il provvedimento è stato finalmente emesso (in data 19/1/2010) e subito le ooss ricorrenti hanno annunciato l’accoglimento delle loro richieste. intanto segnaliamo che l’azienda ha già comunicato alla stampa da un lato di proseguire con l’operazione e dall’altro di impugnare il provvedimento. per cui questa condizione di incertezza è destinata a perdurare a lungo. la lettura integrale del provvedimento del tribunale lascia l’amaro in bocca: tra le “domande” avanzate dalle ooss soltanto quella che porta alla declaratoria di antisindacalità del comportamento aziendale è stata accolta, vale a dire quella che attiene ai rapporti tra azienda e sindacati. per contro il tribunale non ha ordinato a intesa sanpaolo la cessazione immediata della sua condotta (leggi ritiro della lettera 22/12/09 che avviava la procedura di cessione) e anzi il giudice ha affermato due principi: a) con l’espressione “per quanto attiene alle comunicazioni aziendali e ai negozi traslativi … l’antisindacalità della condotta non vale ad incidere sulla validità degli stessi, non potendosi configurare l’osservanza delle procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità del negozio di trasferimento” il tribunale in buona sostanza afferma che l’atto di (retro)cessione da isgs a is non può essere vanificato dall’accertata condotta antisindacale e che quindi (fino a prova contraria) è un atto assolutamente legittimo. b) subito dopo si legge “in ordine ai riflessi della condotta aziendale sui singoli lavoratori essendo gli interessi tutelati dall’art. 28 statuto lavoratori relativi a prerogative sindacali diverse dai diritti dei singoli, gli stessi possono essere fatti valere soltanto dagli interessati”. dovrebbe essere quindi, come si evince dalla sentenza, il singolo lavoratore, se volesse ottenere il rispetto dell’accordo 23/3/09, a dover presentare ricorso al tribunale per opporsi alla cessione da intesa sanpaolo a intesa sanpaolo servizi transazionali (il cui pacchetto azionario sarà venduto agli americani di state street). alla luce di quanto sopra, lasciamo ogni collega libero di giudicare. la questione temiamo proseguirà. da parte nostra ribadiamo la richiesta di distacco dei dipendenti o la volontarietà della cessione del rapporto di lavoro, oltre alla stabilizzazione dei tempi determinati. infine vorremmo rivolgere alle altre organizzazioni una semplice domanda: di fronte ad un’azienda che ha tradito la vostra fiducia, così come ha stabilito il tribunale di torino, non pensate sia arrivato finalmente il momento per un confronto più determinato e meno improntato sulla collaborazione a prescindere? torino, 21 gennaio 2010 la segreteria falcri isgs