REGIME FISCALE APPLICATO AGLI ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO EROGATI DALL’INPS
Sull’assegno percepito dal Fondo Esuberi, il cui importo rimarrà invariato fino alla maturazione della pensione,
l’onere fiscale è interamente a carico del Fondo. L’assegno di accompagnamento è a tutti gli effetti reddito a
tassazione separata e quindi non concorre a determinare il reddito complessivo del percepente, come
confermato dalla risoluzione n. 17/e del 29/01/2003 dell’Agenzia delle Entrate.
Il beneficiario, in assenza di altri redditi complessivamente superiori a € 2.840,51 lordi annui, con esclusione
dell’abitazione principale, puòmettersifiscalmente a carico di un proprio familiare convivente (prioritariamente il
coniuge). In tal caso il familiare potrà attivarsi per far inserire il congiunto esodato nei carichi di famiglia presso
il proprio datore di lavoro/pensione, oppure potrà inserire direttamente il carico del familiare in sede di
dichiarazione dei redditi.
Il familiare a cui si è posti a carico potrà, in tal caso, inserire nella propria dichiarazione le detrazioni spettanti al
congiunto esodato come, ad esempio, interessi per mutuo 1° casa, spese sanitarie, spese per l’istruzione, premi
assicurativi (entro il limite massimo previsto congiuntamente), spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento per deambulazione, per locomozione, per sollevamento, per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei soggetti disabili ecc., come previsto dalle disposizioni fiscali.
Non possono essere inserite le deduzioni dal reddito spettanti all’esodato come, ad esempio, la contribuzione
al Fondo Sanitario, nonché alcune detrazioni come nel caso di alcune spese per ristrutturazioni immobiliari.
L’esodato potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, l’esenzione per reddito dai ticket sanitari applicati dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Dall’anno nel quale si inizierà a percepire la pensione, nel caso di supero del limite di reddito per “carico fiscale”
di cui sopra, non si potrà più beneficiare di tali possibilità.
COME DEVO PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO? CHE RISCONTRO MI VIENE DATO?
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata telematicamente all’Inps tramite la procedura
messa a disposizione dal datore di lavoro.
Successivamente all’accesso al Fondo Esuberi Inps emetterà il mod.TE08 (disponibile sul portale dell’Ente) sul
quale è riportata la quantificazione dell’assegno, la data di decorrenza della pensione e di cessazione dell’esodo
(vedi dicitura “la corresponsione dell’assegno cesserà a partire dal…”). È importante controllare che tale
decorrenza sia coerente con quanto indicato nella domanda, diversamente sarà opportuno comunicare la
discrepanza alla Banca o al Sindacato per le verifiche del caso.
COSA ACCADE ALLE FERIE, AI PERMESSI E ALLE EX FESTIVITÀ GIÀ MATURATE?
È prevista la totale fruizione di tutte le ferie, dei permessi e delle ex-festività già maturate entro la data di
risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi ciascuno si potrà opportunamente raffrontare con il proprio
Responsabile e/o con la competente Struttura di Gestione del Personale per la quantificazione dei residui di
propria spettanza.
Ricordiamo peraltro che con l’accordo 23/10/2024 si è previsto che gli eventuali residui di ferie, permessi ex
festività e permessi Banca delle Ore non fruiti dal personale che accede all’esodo non andranno persi ma saranno
riversati alla Banca del Tempo e quindi resi disponibili in favore di Colleghe e Colleghi in situazione di grave
necessità personale e/o famigliare.
PERSONALE IN P.T.
È opportuno richiedere all’Azienda il ripristino a tempo pieno dell’ultimo mese di servizio al fine di poter
beneficiare al meglio dei trattamenti previsti dagli accordi di esodo e dalle regole di accesso e permanenza nel
Fondo Esuberi.
QUANDO MI VERRÀ LIQUIDATO IL TFR?
La liquidazione avverrà, unitamente alle ultime competenze, di norma non oltre 60 giorni dalla risoluzione del
rapporto di lavoro e sarà omnicomprensiva di tutte le somme dovute (l’aliquota fiscale applicata sarà provvisoria
e verrà ricalcolata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi).
Inoltre, a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, verrà altresì riconosciuto l’importo relativo
all’attualizzazione del contributo aziendale che sarebbe stato versato al Fondo di Previdenza Complementare se
si fosse rimasti in servizio fino alla data del pensionamento. Il conteggio viene effettuato con riferimento
all’ultima retribuzione ordinaria percepita.
Ricordiamo che l’accordo 1/4/2020 dà la facoltà a coloro che maturano il diritto alla pensione entro 2 anni (e con
l’accordo 23/10/2024 entro il 31/12/2030 per chi matura il diritto alla pensione entro tale data) di versare il TFR
pregresso (cioè quello maturato sino al 31/12/2006 e rimasto fisicamente in Azienda) nel proprio Fondo Pensione di
appartenenza. Tale scelta potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi, avendone i requisiti, decidesse di
riscuotere lo zainetto maturato attivando la c.d. R.I.T.A., beneficiando della tassazione agevolata prevista per lastessa.
DOVRÒ INOLTRARE LE DIMISSIONI ON-LINE ALL’INPS PER ACCEDERE ALL’ESODO?
La nuova modalità di “conciliazione a distanza”, introdotta nella fase emergenziale COVID-19, NON assolve
all’obbligo di inoltrare le dimissioni on-line. Ciascun Collega dovrà quindi provvedere per tale adempimento o
direttamente, dal portale del Ministero del Lavoro accedendo tramite SPID o CIE seguendo le istruzioni fornite
dall’Azienda, oppure indirettamente avvalendosi di soggetti abilitati quali Patronati o Consulenti del Lavoro.
Unitamente alla procedura di “conciliazione a distanza” ciascun Collega dovrà anche compilare la Domanda di
Assegno Straordinario, seguendo le istruzioni fornite dall’Azienda. Quest’ultima provvederà direttamente
all’inoltro della domanda alla sede Inps di competenza.
Ricordiamo inoltre che, prima della fine dell’esodo, dovrà essere comunque presentata, anche tramite
Patronato/Sindacato, la domanda di pensione. A tal proposito consigliamo di contattare il proprio sindacalista
e/o la sede Falcri almeno due mesi prima dell’inizio del percepimento della pensione. La domanda all’Inps va
presentata entro la fine del mese antecedente a quello del pensionamento.
COSA SUCCEDE AL MIO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
Oltre al diritto a riscattare la posizione da esodato o a percepire la prestazione (liquidazione dello
“zainetto”/Rendita) da pensionato, è possibile anche lasciare il montante maturato presso il Fondo,
rimanendone iscritti. Risolto il rapporto di lavoro non si avrà più diritto al contributo aziendale mentre,
mantenendo aperta la posizione, si potrà eventualmente continuare a versare a titolo personale. Per chi ne
avesse i requisiti, o al raggiungimento degli stessi – avendo mantenuto lo “zainetto” presso il Fondo -, sarà
possibile richiedere la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). In ogni caso, prima di prendere
qualsiasi decisione in merito alla propria posizione di previdenza complementare, è bene contattare il Fondo
Pensione di riferimento al fine di avere tutti gli elementi necessari per effettuare una scelta consapevole.
COSA CAMBIA PER L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi si rimane iscritti al Fondo Sanitario alle medesime
condizioni/prestazioni previste per il Personale in Servizio.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il Fondo Sanitario invia una comunicazione all’interessato
(nella quale viene illustrata la normativa e l’operatività relativa agli esodati) allegando il modello SEDA per
l’addebito continuativo della contribuzione. Il modello SEDA, che potrà anche essere scaricato dal sito del
Fondo, dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile, e comunque entro la fine dell’anno, presso la propria
filiale bancaria – che provvederà a vidimarlo – e dovrà essere inviato in copia tramite posta all’ufficio contabilità
del Fondo oppure all’indirizzo mail «contabilita@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it». In alternativa è anche
possibile effettuarne l’inserimento online dall’internet banking di ISP.
È necessario censire nella propria posizione anagrafica un indirizzo e-mail personale prima della cessazione del
rapporto di lavoro (N.B. questo adempimento è anche indispensabile per poter effettuare una successiva
richiesta di password di accesso all’Area Iscritto).
Per quanto riguarda il versamento della contribuzione:
• in caso di esodo in corso d’anno, l’addebito dei contributi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino
alla fine dell’anno viene effettuato sulle ultime competenze erogate. Dal 1° gennaio dell’anno successivo,
l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente dell’interessato tramite SEDA;
• in caso di cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre, la contribuzione al Fondo per l’intero anno
successivo viene trattenuta sulle ultime competenze erogate; per gli anni a seguire l’addebito mensile viene
effettuato sul conto corrente tramite SEDA.
Successivamente, con il pensionamento, è possibile mantenere l’iscrizione al Fondo Sanitario, avanzando
esplicita richiesta nei tempi previsti dal regolamento con la specifica procedura online disponibile nell’Area
Iscritto del portale FSI. Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione
lorda, oltre allo 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico con un massimo imputabile di 0,75% e all’1,50% per
ogni familiare fiscalmente non a carico). Verranno poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i
pensionati. Solo in caso di conferma dell’iscrizione anche in qualità di pensionati si ha diritto a fruire di
contribuzioni e regole previste per la sezione attivi anche per i mesi intercorrenti tra la data di pensionamento
maturata in corso d’anno e fino al 31 dicembre dell’anno stesso, con applicazione delle regole qui sopra
richiamate dal primo gennaio dell’anno successivo. È comunque opportuno fin da subito, e comunque entro i
termini previsti, confermare l’iscrizione per poter beneficiare con continuità delle prestazioni in forma diretta.
In alternativa, al momento del pensionamento può essere richiesta l’iscrizione alla “Gestione Mista”, opzione
che va valutata attentamente in quanto la copertura sarà garantita da una polizza assicurativa con importanti
limitazioni rispetto a quanto previsto dalla Gestione Quiescenti del Fondo.
In caso di cessazione dal Fondo – invece – le coperture termineranno con l’ultimo giorno dell’esodo.
COSA CAMBIA PER LE CONDIZIONI AGEVOLATE?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi vengono mantenute tutte le condizioni bancarie e creditizie
agevolate tempo per tempo previste per il personale in servizio.
BUONA NUOVA VITA E NON PERDIAMOCI DI VISTA!