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Rispettiamo le norme antiriciclaggio

Stiamo lavorando in un periodo temporale molto più impegnativo rispetto al passato ma ciò non è un buon motivo per abbassare la guardia in tema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Anzi.

Giungono segnalazioni da parte di alcuni Responsabili di filiale che alcuni colleghi, che svolgono attività di controllo in ambito di Compliance, chiedano di inserire il numero della SoS nell’apposito applicativo (ERMES) in merito ad un precedente controllo segnalato su un cliente sia esso un privato o un’impresa.

La richiesta di inserire il numero di protocollo o addirittura in alcuni casi di allegare la stampa dell’inoltro alla funzione aziendale competente, della procedura IAR con la segnalazione inviata,  comporta un illecito penalmente rilevante.

I motivi per NON assecondare tale richiesta sono numerosi, tra cui ricordiamo soltanto l’art. 36 comma secondo,  del D.lgs  231/2007  che prevede : Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l’obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all’articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all’uopo delegato.”

Inoltre autorevoli fonti in tema di antiriciclaggio, si sono già espressi in passato. I colleghi bancari delle strutture NON coinvolti nel processo interno della SOS, sono considerati “terzi”. Le strutture di Audit e di controllo infatti NON possono accedere liberamente alla procedura IAR per poter interrogare se tizio o caio abbiano inserito una SoS.  Il Responsabile dell’Ufficio o della struttura aziendale vi può accedere per inserire una SoS in funzione delle informazioni in possesso su indagini a loro competenti.

Lo ripetiamo – il Delegato aziendale è responsabile della custodia degli atti e dei documenti dove sono indicati le generalità del Direttore o del Responsabile dell’Ufficio. In caso di violazione scatta la sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro, così come previsto dal comma 4 dell’art. 55 del decreto 231/2007 vigente.

In ogni caso ricordiamo che la Banca, qualora un dipendente abbia il sospetto che si sia verificata o che si possa verificare una violazione, può segnalarlo con la garanzia di legge dell’anonimato, all’indirizzo segnalazioni.violazioni@intesasanpaolo.com  fermo restando che i nostri Sindacalisti sono a disposizione per ogni forma di assistenza.

Martedì, 23 febbraio 2021

UNISIN GRUPPO INTESA SANPAOLO
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