Integrazione delle misure di mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei colleghi. Dopo l’emanazione della delibera del Consiglio dei Ministri che proroga sino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 4 AGOSTO 2020
Quadro normativo
Al fine di mantenere in efficienza il complesso di misure ed iniziative organizzative, operative e funzionali già in vigore per contrastare la diffusione del COVID-19, il Governo ha approvato in data 29 luglio una delibera per prorogare sino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza epidemiologica introdotto lo scorso 31 gennaio.
Con decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 sono state conseguentemente prorogate, sempre sino al prossimo 15 ottobre, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il nuovo decreto legge, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (distanziamento personale, protezione delle vie respiratorie etc.) e quelle sul lavoro agile.
Normativa interna
In tale quadro resta confermata la prosecuzione dell’attività bancaria con l’osservanza delle norme igienico-sanitarie già applicate e nel rispetto sia del Protocollo della Conferenza Stato Regioni relativo agli uffici aperti al pubblico ed allegato agli ultimi DPCM, sia del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le Parti sociali, sia – più specificatamente per il settore bancario – il Protocollo sottoscritto tra ABI e Organizzazioni sindacali di settore.
Sino a futura diversa disposizione, devono intendersi pertanto confermate le misure precedentemente adottate a tutela della salute e della sicurezza dei colleghi.
Questionario rientro in sede/ufficio
Tenuto conto del periodo feriale, in caso di impossibilità di trasmissione del Questionario Covid per il rientro in sede/ufficio (#People > Covid-19 Rientro in sede/ufficio > Questionario per il Rientro) nei modi e tempi prescritti:
. in caso di risposte tutte negative alle domande poste dal Questionario, è consentito rientrare al lavoro per procedere immediatamente alla compilazione e alla trasmissione dello stesso Questionario direttamente dalla postazione d’ufficio;
. in caso di risposte positive (anche solo una) alle domande poste dal Questionario, non è consentito rientrare al lavoro; il collega dovrà invece avvisare le competenti strutture, possibilmente inviando lo stesso Questionario da casa, rimanendo in attesa di indicazione da Medicina del Lavoro.
Rientro graduale negli uffici direzionali
Da settembre è previsto un rientro più numeroso di tutti i colleghi in sedi/uffici direzionali, garantendo comunque la sicurezza personale con i distanziamenti e ricercando una migliore efficienza del lavoro attraverso un efficace presidio delle attività e del luogo di svolgimento delle stesse.
La programmazione dovrà prevedere almeno 1 giorno alla settimana in sede/ufficio per tutti ma anche più giornate, con l’obiettivo di arrivare anche fino al 50% dell’occupazione degli spazi.
Le presenze dovranno, come sempre, essere concordate con il responsabile, tenendo conto delle esigenze di organizzazione del lavoro.
In caso di eventuali novità legislative o criticità di scenario, le modalità di rientro potranno essere riviste.
Colleghi “ipersuscettibili”
Il rientro dei colleghi maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità nonché per le colleghe in stato di gravidanza e in allattamento è subordinato all’idoneità rilasciata dal Medico Competente aziendale.
in particolare, in relazione al punto precedente è necessario che i colleghi interessati compilino il Questionario per il rientro con almeno due settimane di anticipo, cosicché i medici competenti possano contattarli e svolgere le opportune verifiche.
Resta inoltre confermato che tutti gli altri colleghi devono compilare il Questionario entro le 24h prima del rientro pianificato in caso di rientro in sedi/ufficio dopo un periodo di smart working o dopo altra assenza di durata maggiore o uguale a 14 giorni solari e con tempestività al comparire di sintomi simil-influenzali ovvero qualora insorgano condizioni di salute che determinino una ipersuscettibilità in caso di contagio.
Si conferma che non è consentito accedere agli ambienti di lavoro per i colleghi in isolamento per una diagnosi di positività per Covid-19 o siano contatto stretto con un caso COVID-19, ovvero abbiano avuto la presenza di sintomi rilevanti per COVID-19 negli ultimi 14 giorni o siano in astensione dal lavoro in quanto possibili/sospetti casi o contatti stretti.
Viaggi/Missioni all’estero
In ambito missioni e trasferte, salvo futura diversa disposizione, nel rispetto delle ordinanze del Ministero della Salute o di altra normativa cogente devono intendersi confermate le misure precedentemente adottate a tutela della salute e della sicurezza dei colleghi.
I viaggi verso paesi classificati a Rischio, oltre alla consueta autorizzazione preventiva da parte del competente Responsabile, saranno oggetto di un secondo livello autorizzativo da parte delle funzioni di Travel Security (Tutela Aziendale e Sicurezza Fisica); qualora necessario il Medico Competente attiverà un triage telefonico per individuare eventuali profilassi integrative.
Fermo restando il processo autorizzativo interno si rammenta che, per la vigente normativa nazionale, non sono al momento soggetti a limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea (ad esclusione di Romania e Bulgaria), Stati membri dell’accordi di Schengen, (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano). Tutti i colleghi del Gruppo che rientrassero o avessero soggiornato nei 14 giorni anteriori al rientro in Italia da Stati diversi da quelli sopra citati, sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario di 14 giorni e non possono accedere ad ambienti di lavoro del Gruppo.
Permane allo stato il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato nei 14 giorni antecedenti in uno degli Stati di cui all’ Ordinanza del ministro della Salute del 16 luglio 2020 e Dpcm 14 luglio 2020 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia). Il divieto non riguarda i cittadini residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 che devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.
L’elenco degli Stati per i quali vigono restrizioni potrebbe essere modificato e si invita a consultare il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri al link www.viaggiaresicuri.it .-
Martedì, 4 agosto 2020