Regime fiscale applicato agli assegni di accompagnamento erogati dall’INPS
Si precisa che sull’assegno percepito dal Fondo esuberi, il cui importo rimarrà invariato fino alla maturazione della pensione, l’onere fiscale è interamente a carico del Fondo. Per tanto l’assegno di accompagnamento è a tutti gli effetti reddito a tassazione separata e quindi non concorre a determinare il reddito complessivo del percepente, come confermato dalla risoluzione n.17/e del 29/01/2003 dell’Agenzia delle Entrate.
Il beneficiario, in assenza di altri redditi complessivamente superiori a € 2.840,51 lordi annui, con esclusione dell’abitazione principale, può mettersi fiscalmente a carico di un proprio familiare convivente (prioritariamente il coniuge). In tal caso il familiare dovrà o presentare domanda al proprio datore di lavoro o ente pensionistico per inserire il congiunto esodato nei carichi di famiglia onde ottenere i benefici fiscali spettanti direttamente nella retribuzione o pensione, oppure inserire il carico fiscale nella propria dichiarazione dei redditi.
Il familiare, a cui si è posti a carico, potrà inoltre inserire nella propria dichiarazione le sottoelencate detrazioni spettanti al congiunto esodato: interessi per mutuo 1° casa entro un limite complessivo massimo di € 4.000,00 ;spese sanitarie; spese per l’istruzione; premi assicurativi (entro il limite massimo previsto congiuntamente); spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento per deambulazione, per locomozione, per sollevamento, per sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei soggetti disabili, come previsto dalle disposizioni fiscali.
Non possono essere inserite le deduzioni dal reddito spettanti all’esodato, come ad es. la contribuzione al Fondo Sanitario, nonché alcune detrazioni come ad es. le spese per ristrutturazioni immobiliari.
L’esodato potrà inoltre richiedere l’esenzione per reddito dei ticket sanitari applicati dal SSN purché il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 2.840,51 lordi annui.
La possibilità di beneficiare di queste normative cessa nell’anno in cui si inizierà a percepire la pensione, rientrando nel regime a tassazione ordinaria Irpef.
Cosa accade alle ferie, ai permessi e alle ex festività già maturate?
I Colleghi dovranno fruire tutte le ferie, i permessi e le ex-festività già maturate entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi ciascuno si dovrà opportunamente raffrontare con il proprio Responsabile e/o con la Struttura del Personale competente, al fine di esaurire le spettanze maturate entro il termine previsto.
Personale in Part Time
È opportuno richiedere all’Azienda il ripristino a tempo pieno prima dell’ultimo mese di servizio per ottenere i conseguenti e correlati migliorativi benefici previsti dall’accordo al riguardo del calcolo dell’assegno di esodo.
Quando mi verrà liquidato il TFR?
La liquidazione avverrà, unitamente alle altre competenze, di norma non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e sarà omnicomprensiva di tutte le somme dovute (l’aliquota fiscale applicata sarà provvisoria e verrà ricalcolata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi).
Inoltre, a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, verrà altresì riconosciuto l’importo relativo all’attualizzazione del contributo aziendale che sarebbe stato versato al Fondo di Previdenza Complementare di spettanza per i mesi di permanenza nel fondo. Il conteggio viene effettuato con riferimento all’ultima retribuzione ordinaria percepita.
Ricordiamo che l’accordo 1/4/2020 dà la facoltà a coloro che maturano il diritto alla pensione entro 2 anni (entro il 31/12/2023 in fase di prima applicazione) di versare il TFR pregresso (cioè quello maturato sino al 31/12/2006 e rimasto fisicamente in Azienda) nel proprio Fondo Pensione di appartenenza. Tale scelta potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi, avendone i requisiti, decidesse di riscuotere lo zainetto maturato attivando la c.d. R.I.T.A., beneficiando della tassazione agevolata prevista per la stessa.
Dovrò inoltrare le dimissioni on-line all’Inps per accedere all’esodo?
La nuova modalità di “conciliazione a distanza”, introdotta in questa fase emergenziale COVID-19, NON assolve all’obbligo di inoltrare le dimissioni on-line. Ciascun Collega dovrà quindi provvedere per tale adempimento o direttamente, tramite il portale www.cliclavoro.gov.it utilizzando PIN e Password dispositiva seguendo le istruzioni fornite all’Azienda oppure indirettamente avvalendosi di Patronati o Consulenti del Lavoro.
Con la procedura di “conciliazione a distanza” ciascun Collega dovrà anche compilare la Domanda di Assegno Straordinario seguendo le istruzioni fornite dall’Azienda che al ricevimento della stessa provvederà direttamente per l’inoltro alla sede Inps di competenza.
Ricordiamo inoltre che, prima della fine dell’esodo, dovrà essere comunque presentata tramite Patronato/Sindacato la richiesta di pensione. A tal proposito consigliamo di contattare il proprio sindacalista e/o la sede Falcri almeno due mesi prima della prevista data di maturazione al diritto di pensione; la domanda all’Inps va presentata entro la fine del mese antecedente a quello della data di pensionamento.
Cosa succede al mio Fondo di Previdenza Complementare?
Oltre al diritto a percepire la prestazione (Zainetto/Rendita) è possibile anche decidere di lasciare il montante maturato presso il Fondo rimanendone iscritti. In questo caso non si avrà più diritto al contributo aziendale mentre, volendo, si potrà continuare a versare a titolo personale. Per chi ne avesse i requisiti, o al raggiungimento degli stessi – per chi avesse mantenuto lo zainetto presso il Fondo -, sarà possibile richiedere la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
Cosa cambia per l’iscrizione al Fondo Sanitario?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi si rimane iscritti al Fondo Sanitario alle medesime condizioni/prestazioni previste per il Personale in Servizio. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo invia una comunicazione all’interessato, in cui viene illustrata la normativa e l’operatività relativa agli esodati. Alla comunicazione è allegato il modello SEDA che dovrà essere attivato presso la propria filiale bancaria nel più breve tempo possibile; copia del modello SEDA dovrà inoltre essere inviato tramite posta all’ufficio contabilità del Fondo od in alternativa all’indirizzo mail «contabilita@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it»
- in caso di esodo in corso d’anno, l’addebito dei contributi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla fine dell’anno viene effettuato sulle ultime competenze erogate. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente dell’interessato tramite SEDA;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre, la contribuzione al Fondo per l’intero anno successivo viene trattenuta sulle ultime competenze erogate; per gli anni a seguire l’addebito mensile viene effettuato sul conto corrente tramite SEDA.
Successivamente con il pensionamento è ancora possibile, avanzando apposita richiesta nei tempi previsti dal regolamento e con la modulistica messa a disposizione dal Fondo, mantenere l’iscrizione. Va precisato che in questo caso cambia la contribuzione (che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% per ogni familiare a carico con un massimo di 0,75% e all’1,50% per ogni familiare non a carico). Verranno poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i pensionati. Solo in caso di conferma dell’iscrizione anche in qualità di pensionati si ha diritto a fruire di contribuzioni e regole previste per la sezione attivi anche per i mesi intercorrenti tra la data di pensionamento maturata in corso d’anno e fino al 31 dicembre dell’anno stesso, con applicazione delle regole qui sopra richiamate dal primo gennaio dell’anno successivo. E’ comunque opportuno fin da subito confermare l’iscrizione per poter beneficiare con continuità delle prestazioni in forma diretta.
In caso di cessazione dal Fondo – invece – le coperture termineranno con l’ultimo giorno dell’esodo.
Cosa cambia per le condizioni agevolate?
Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi, vengono mantenute tutte le condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere e tempo per tempo previste per il personale in servizio.
BUONA NUOVA VITA E NON PERDIAMOCI DI VISTA!
Maggio 2020
Per saperne di più leggi anche la nostra Guida Accordo 12 Ottobre 2017
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