< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO 2020
La Presidenza della Regione Lombardia ha emanato lo scorso 13 maggio 2020 un’ordinanza (n. 546) recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’Ordinanza dispone tra l’altro l’obbligo a carico del datore di lavoro (o di suo delegato) di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro (analoga previsione è riferita al caso in cui, durante l’attività lavorativa, il lavoratore dovesse manifestare sintomi di infezione respiratoria da COVID-19). In caso di rilevamento di temperatura superiore ai 37,5°, non deve essere consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro e devono essere attivate le cautele previste dalla stessa Ordinanza.
Ciò premesso si riportano qui di seguito le prescrizioni da osservare in adempimento dell’Ordinanza, rammentando che la responsabilizzazione individuale nel seguire le regole e nell’adottare i comportamenti corretti è fondamentale per la salute di tutti.
Tenuto conto delle stringenti tempistiche imposte dall’Ordinanza, da un lato, e delle esigenze organizzative legate alla distribuzione dei termometri sull’intera rete della Regione Lombardia che potrà essere completata solo nel corso della giornata del 18 maggio, dall’altro, si dispone che:
– per la sola giornata del 18 maggio, i colleghi sono richiesti di accedere all’ufficio/filiale e procedere immediatamente ad auto-dichiarare l’assenza di vincoli di ingresso connessi alla propria temperatura corporea (precedentemente misurata prima di uscire dal proprio domicilio), utilizzando a tal fine lo screening medico semplificato pubblicato in Intranet seguendo il seguente percorso: #People > COVID-19 – Rientro in Sede/Ufficio > Questionario per il rientro;
– per le giornate successive, il controllo della temperatura avverrà con utilizzo di specifico termometro in via di distribuzione, a cura di uno degli “incaricati all’emergenza” del punto operativo (o di altra persona a ciò designata dal Direttore/Preposto) e sotto il controllo dello stesso Direttore/Preposto.
Resta inteso che, per motivi di privacy, la temperatura rilevata non dovrà formare oggetto di alcuna attività di registrazione.
Le istruzioni d’uso sono incluse nella scatola del termometro, che viene distribuito con le relative batterie.
Nei palazzi di direzione dotati di dispositivo Termoscanner continuano ad essere per contro osservate le disposizioni dettata in precedenza.
Quanto infine al controllo della temperatura corporea dei clienti, pur raccomandata dall’Ordinanza, si evidenzia come la materia sia ancora oggetto di approfondimento, anche sotto il profilo del rispetto della privacy. Sino a differente disposizione interna, pertanto, si reputa sufficientemente cautelativa l’esistenza di una norma di carattere nazionale che impone in via generale ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio (a pena di sanzione).
Venerdì, 15 maggio 2020