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Con la Legge n. 145/2018 è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il Fondo indennizzerà i risparmiatori danneggiati dalle Banche (e loro controllate) con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, per violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF).
TITOLI INDENNIZZABILI – Sono indennizzabili le azioni/obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Nello specifico:
– AZIONI – L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. La percentuale del 30%, potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario considerato. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
– OBBLIGAZIONI SUBORDINATE – L’indennizzo è determinato nella misura del 95%, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Tale percentuale, potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario considerato. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro pluriennale di durata equivalente comunicata dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO – Hanno diritto di presentare domanda al FIR le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale, le microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro in possesso delle azioni/obbligazioni subordinate delle Banche suddette alla data del provvedimento della loro messa in liquidazione.
Possono, inoltre, beneficiare dell’indennizzo i “successori” per causa di morte dei “risparmiatori” che hanno acquisito la titolarità dei suddetti strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i “familiari” dei “risparmiatori” costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai “risparmiatori”, a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
SOGGETTI ESCLUSI – Sono escluse le cosiddette “controparti qualificate” (ad esempio Sim, Imprese di investimento e assicurative, le Banche, i Fondi pensione, ecc.) ed i “clienti professionali”. È, altresì, escluso dagli indennizzi chi dal 1/1/2007 ha avuto incarichi negli organismi societari o di alta dirigenza nelle Banche.
TITOLI NON INDENNIZZABILI – Non sono indennizzabili gli strumenti finanziari trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati precedentemente agli aventi diritto (“risparmiatori”, “successori” e “familiari”).
PRESENTAZIONE DOMANDE DI INDENNIZZO – Le domande d’indennizzo debbono essere presentate a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni successivi, per il tramite del portale web: https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it
Il Portale consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell’iter istruttorio che seguirà secondo l’ordine di presentazione.
La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria come, ad esempio:
– copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
– copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”);
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.
INDENNIZZO ORDINARIO/SEMPLIFICATO
I richiedenti nel presentare la domanda ordinaria devono allegare tutte le prove documentali che attestano di aver subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme di correttezza e trasparenza previste dal TUF (testo unico in materia finanziaria).
Diversamente possono presentare ed aver diritto a un “indennizzo forfettario”, secondo una procedura semplificata e prioritaria, coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
– patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
– ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Nell’erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro.
Le richieste saranno valutate da una apposita Commissione tecnica di esperti costituita ad hoc.
PAGAMENTI DELL’INDENNIZZO – Gli indennizzi verranno corrisposti con bonifico bancario o postale secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF, entro i limiti della dotazione finanziaria del Fondo e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Segnaliamo che è stato attivato un call center telefonico per l’assistenza sul portale FIR al seguente numero: 02/49525830 operativo nei gg. feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.