Alla luce di disposizioni e indicazioni che le/i colleghe/i ci riferiscono di ricevere in merito agli incontri con i clienti e alla pianificazione delle ferie, riteniamo utile riproporre all’attenzione di tutte/i le normative esistenti al riguardo, onde evitare malintesi, equivoci e interpretazioni non corrette.
Peraltro, gli argomenti qui affrontati, insieme ad altre puntualizzazioni, saranno posti all’attenzione dell’Azienda durante il prossimo incontro trimestrale del 23 febbraio p.v. con la Direzione Regione Lombardia.
OFFERTA FUORI SEDE
ART. 30 COMMA 1 TESTO UNICO DELLA FINANZA (dlgs 58/1998 aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 129 del 3.8.2017 e dal D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito dalla L. n. 172 del 4.12.2017)
Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
- di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività. (…)
Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. (…)
ACCORDO NAZIONALE POLITICHE COMMERCIALI DEL 8/02/2017
punto 5. Comunicazione interna, monitoraggio e analisi dei dati commerciali:
– le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto della normativa vigente, senza messaggi che possano risultare fuorvianti o vessatori nei confronti dei lavoratori e lesivi delle loro dignità e professionalità;
– le riunioni di orientamento commerciale siano effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa;
– il monitoraggio per la verifica degli andamenti commerciali sia attuato tramite modalità strutturate, al fine di inibire, ai vari livelli, condotte improprie ed indebite pressioni, contrarie ai principi, alle norme e alle regolamentazioni aziendali e lesive della dignità e professionalità dei lavoratori;
– la rilevazione dei dati commerciali, finalizzata anche a dare riscontro al personale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati, sia effettuata, di norma, attraverso l’utilizzo degli strumenti approntati e messi a disposizione dall’azienda, evitando gli abusi, l’eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni.
FERIE
ART. 55 – FERIE C.C.N.L. 3 MARZO 2015 COMMI 4 – 5
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
E… visto l’approssimarsi della programmazione delle ferie, raccomandiamo di effettuare una gestione della pianificazione corretta, in linea con la normativa, senza forzature interpretative e fantasiose.
Como, 12 febbraio 2018
COORDINATORI TERRITORIALI AREA LOMBARDIA OVEST
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN