FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO
DEL PERSONALE DEL CREDITO (c.d. Fondo “ESUBERI”)
Il “Fondo di solidarietà”, nel settore del credito, è nato negli anni 1999/2000 dalla comune volontà delle Organizzazioni Sindacali e dell’ABI di gestire i processi di riorganizzazione derivanti dalla nascita dei grandi gruppi bancari e dalle crisi aziendali, attraverso la costruzione di un “paracadute” che riducesse al minimo le ricadute occupazionali.
Il Fondo di solidarietà per il settore del credito prende le mosse dall’accordo sindacale sottoscritto il 28 febbraio 1998, recepito con il D.M. 28 aprile 2000 n. 158 e con la costituzione presso l’INPS del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario”. Ulteriori modifiche, derivanti da accordi tra le Parti e/o dalla necessità di adeguare il Fondo alle norme di legge tempo per tempo emanate, sono state recepite da successivi decreti:
- Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, n. 51635, che ha sancito l’introduzione della sezione emergenziale prevista dall’accordo sindacale del 16 dicembre 2009;
- Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, successivo all’accordo sindacale del 20 Dicembre 2013 di “Adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito alla legge 28 giugno 2012, n. 92” (c.d. Legge Fornero di Riforma del mercato del lavoro), che attualmente disciplina la materia.
Il Fondo di solidarietà si compone di tre sezioni:
- Sezione Ordinaria – finanzia programmi formativi e gestisce la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa;
- Sezione Emergenziale – per la gestione dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla sezione straordinaria del Fondo;
- Sezione Straordinaria – per la gestione dei lavoratori in esubero che sono in possesso dei requisiti per accedere ai prepensionamenti.
Di seguito riportiamo in dettaglio la normativa sul funzionamento della Sezione straordinaria del Fondo attraverso la quale si effettuano i prepensionamenti di settore, con indicate le specifiche previsioni stabilite dal “Protocollo per l’avvio dell’integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo” recentemente firmato a Milano nello scorso mese di luglio, che ha previsto l’accesso al Fondo esuberi su base esclusivamente volontaria. Riteniamo che questa guida possa aiutare coloro che si trovano (o si troveranno) a dover decidere se aderire o meno agli accordi di esodo di gruppo.
Milano, settembre 2017
La Delegazione Trattante
GUIDA AL FONDO ESUBERI – SPECIALE BANCHE VENETE