LA COMODITÀ IN..E PER LA BANCA..DELL’NRI
A chiarimento di alcuni interpelli formulati da diversi Colleghi, sintetizziamo la normativa che regola l’orario di lavoro giornaliero.
Ciascun dipendente inquadrato tra le Aree Professionali è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro giornaliero così come articolato presso ciascuna Unità Organizzativa Gestita (UOG), che di norma è fissato in 7 ore e 30 minuti.
Il medesimo orario di lavoro si applica anche ai Quadri Direttivi (7 ore e 30 minuti), ma “con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie di tale categoria”.
Oltre le 7 ore e 30 minuti per le Aree Professionali si entra nell’ambito delle “prestazioni aggiuntive”.
1) Tale prestazione aggiuntiva (minimo 15 minuti) deve essere preventivamente richiesta e poi autorizzata dal Responsabile della UOG.
2) Le prime 50 ore alimentano il contatore della cosiddetta Banca delle Ore“
3) Dalla 51° alla 100° ora è possibile richiedere la liquidazione come prestazione di lavoro straordinario
4) Dalla 101° ora, saranno contrattualmente retribuite esclusivamente come prestazione straordinaria.
Nulla di tutto quello che riguarda le „prestazioni aggiuntive“ è riferito ai Quadri Direttivi che quindi non hanno nessun obbligo in merito (e pertanto nel caso nessun eventuale riconoscimento).
Siamo convinti con questo di avere chiarito le norme contrattuali circa l’orario di lavoro delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, se non altro nella sostanza, quindi:
Per le Aree professionali:
Nel caso di prestazione straordinaria, giustificarla nella procedura InteSap con la corretta causale prevista per la “prestazione aggiuntiva“ evitando tassativamente il ricorso alla causale “NRI” (maggior prestazione non riconosciuta).
Non si parla di “non fare gli straordinari“, si parla di essere pagati per le ore effettivamente lavorate e comunque , solo dopo l’autorizzazione del superiore preposto.
Per i Quadri Direttivi rimane l’assunto dell’art.87 del CCNL, comma 2:
“la prestazione si effettua di massima in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3° Area professionale addetto all’UOG di appartenenza, con le caratteristiche di flessibililtà temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative”
Non è scritto da nessuna parte (e sicuramente non è scritto nel CCNL), ma semmai potrebbe esserlo solo nella „testa“ di qualche Responsabile, che il Quadro Direttivo debba obbligatoriamente effettuare straordinari giornalieri ricorrenti e indispensabili per giustificare il suo ruolo e il suo status.
In conclusione: il rispetto delle Regole prevede che nessun collega dell’Area Professionale si possa fermare oltre l’orario di lavoro, se non autorizzato (e quindi con il riconoscimento della prestazione aggiuntiva) e nessun collega Quadro Direttivo si deve sentire obbligato a fermarsi oltre il normale orario di lavoro solo in funzione del ruolo ricoperto.
Brescia, 10 aprile 2017
RSA BRESCIA E PROVINCIA FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA – UNISIN